2006/861/EC: Commission Decision of 28 July 2006 concerning the technical specification of interoperability relating to the subsystem rolling stock — freight wagons of the trans-European conventional rail system (notified under document number C(2006) 3345) Text with EEA relevance

Coming into Force08 May 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006D0861
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/861/oj
Published date08 December 2006
Date28 July 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 08 December 2006
L_2006344IT.01000101.xml
8.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 344/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2006) 3345]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/861/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/16/CE, il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale è diviso in sottosistemi di natura strutturale o funzionale.
(2) A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» deve essere oggetto di una specifica tecnica d’interoperabilità (STI).
(3) Il primo passo per istituire una STI consiste nell’elaborazione di un progetto di STI da parte dell’Associazione europea per l’interoperabilità ferroviaria (AEIF) che è stata designata quale organismo comune rappresentativo.
(4) L’AEIF ha ricevuto l’incarico di redigere un progetto di STI per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE. I parametri fondamentali per questo progetto di STI sono stati adottati con decisione 2004/446/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che determina i parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità riguardanti i sottosistemi Rumore, Carri merci e Applicazioni telematiche per il trasporto merci di cui alla direttiva 2001/16/CE (2).
(5) Il progetto di STI redatto sulla base dei parametri fondamentali era accompagnato da una relazione introduttiva contente l’analisi costi-benefici di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva.
(6) I progetti di STI sono stati esaminati dal comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3), e citato all’articolo 21 della direttiva 2001/16/CE, alla luce della relazione introduttiva.
(7) La direttiva 2001/16/CE e le STI si applicano alla ristrutturazione, ma non alle sostituzioni effettuate nell’ambito della manutenzione. Gli Stati membri sono, tuttavia, incoraggiati, ove siano in grado di farlo e ove ciò sia giustificato dall’obiettivo dei lavori di manutenzione, ad applicare le STI alle sostituzioni effettuate nell’ambito della manutenzione.
(8) Nella messa in servizio di vagoni nuovi, rinnovati o migliorati si deve inoltre prendere in piena considerazione l’impatto ambientale, compreso l’impatto del rumore. È, quindi, importante che la STI oggetto della presente decisione sia attuata nell’osservanza della STI Rumore, nella misura in cui la STI Rumore si applica ai carri merci.
(9) Nella sua versione attuale la STI non tratta integralmente di tutti gli aspetti dell’interoperabilità; i punti non trattati sono elencati come «Punti in sospeso» nell’allegato JJ della STI. Dato che la verifica dell’interoperabilità deve essere compiuta con riferimento alla STI ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2001/16/CE, è necessario, nel corso del periodo di transizione tra la pubblicazione della presente decisione e la piena attuazione della STI allegata, fissare le condizioni da rispettare in aggiunta a quelle citate in modo esplicito nella STI allegata.
(10) I singoli Stati membri devono comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le norme tecniche nazionali in uso per realizzare l’interoperabilità e per conformarsi ai requisiti essenziali di cui alla direttiva 2001/16/CE, gli organismi designati per espletare la procedura di valutazione di conformità o idoneità all’uso, nonché la procedura per la verifica dell’interoperabilità dei sottosistemi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2001/16/CE. A quest’ultimo scopo gli Stati membri devono applicare, per quanto possibile, i principi e i criteri di cui alla direttiva 2001/16/CE per l’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 2, ricorrendo agli organismi notificati a norma dell’articolo 20 della direttiva 2001/16/CE. La Commissione deve analizzare le informazioni fornite dagli Stati membri (norme nazionali, procedure, organismi responsabili delle procedure di attuazione, durata delle procedure) e, se del caso, dovrà discutere con il comitato circa la necessità di adottare eventuali ulteriori misure.
(11) La STI in questione non deve imporre l’utilizzo di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche salvo nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
(12) La STI è basata sulle migliori conoscenze specifiche disponibili al momento della preparazione del relativo progetto. L’evoluzione della tecnologia, delle condizioni di esercizio, delle norme di sicurezza e delle norme in materia sociale possono rendere necessarie modifiche o integrazioni della presente STI. Ove necessario, deve essere avviata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/16/CE, una procedura di revisione o di aggiornamento.
(13) Per incoraggiare l’innovazione e al fine di tenere conto dell’esperienza acquisita, la STI allegata deve essere periodicamente soggetta a riesame.
(14) Ove siano proposte soluzioni innovative, il produttore o l’ente appaltante dichiara lo scostamento dalla sezione pertinente della STI. L’Agenzia ferroviaria europea finalizza le specifiche funzionali e di interfaccia adeguate relative alla soluzione proposta ed elabora i metodi di valutazione.
(15) I carri merci operano attualmente in base ad accordi esistenti a livello nazionale, bilaterale, multinazionale o internazionale. È importante che tali accordi non ostacolino i progressi attuali e futuri verso l’interoperabilità. A tal fine è necessario che la Commissione esamini questi accordi per stabilire se la STI contenuta nella presente decisione debba essere modificata di conseguenza.
(16) Al fine di evitare confusioni, è necessario dichiarare che le disposizioni della decisione 2004/446/CE che riguardano i parametri fondamentali del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale non sono più applicabili.
(17) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottata una specifica tecnica di interoperabilità (in appresso denominata «STI») relativa al sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE.

La STI è definita nell’allegato della presente decisione.

La STI è pienamente applicabile ai carri merci facenti parte del materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale definito nell’allegato I della direttiva 2001/16/CE, tenuto conto degli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «Punti in sospeso» nell’allegato JJ della STI, le condizioni da rispettare per la verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2001/16/CE sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione.

2. Entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) l’elenco delle regole tecniche applicabili di cui al paragrafo 1;
b) la valutazione di conformità e le procedure di verifica da applicare in relazione all’applicazione di tali regole;
c) gli organismi nominati per lo svolgimento delle procedure di verifica e di valutazione di conformità.

Articolo 3

Gli Stati membri notificano alla Commissione i seguenti tipi di accordi entro sei mesi dall’entrata in vigore della STI allegata:

a) accordi nazionali, bilaterali o multilaterali tra Stati membri e aziende ferroviarie o gestori dell’infrastruttura, convenuti su base permanente o temporanea e imposti dalla natura specifica o locale del servizio di trasporto previsto;
b) accordi bilaterali o multilaterali tra aziende ferroviarie, gestori dell’infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale;
c) accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura di Stati membri e almeno un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura di un paese terzo che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.

Articolo 4

Le disposizioni della decisione 2004/446/CE relative ai parametri fondamentali del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notifica.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/50/CE (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114...

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