Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances

Coming into Force03 February 1997
End of Effective Date31 May 2015
Celex Number31996L0082
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/82/oj
Published date14 January 1997
Date09 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 14 January 1997
EUR-Lex - 31996L0082 - IT 31996L0082

Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 14/01/1997 pag. 0013 - 0033


DIRETTIVA 96/82/CE DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (4), concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinate attività industriali così come la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente;

(2) considerando che gli obiettivi e i principi della politica comunitaria in materia ambientale, quali definiti all'articolo 130 R, paragrafi 1 e 2 del trattato e precisati nei programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale (5), sono intesi in particolare a salvaguardare e proteggere, attraverso un'azione preventiva, la qualità dell'ambiente e a tutelare la salute umana;

(3) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione che accompagna il quarto programma in materia ambientale (6), hanno sottolineato la necessità di una più efficace attuazione della direttiva 82/501/CEE e ne hanno chiesto una revisione che comporti tra l'altro, se necessario, l'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione e un'intensificazione degli scambi di informazioni tra Stati membri in materia; che il quinto programma d'azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (7), insiste altresì su una migliore gestione dei rischi e degli incidenti;

(4) considerando che, nella risoluzione del 16 ottobre 1989, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, tenendo conto degli incidenti di Bhopal e Messico, che hanno evidenziato il pericolo rappresentato dalla prossimità dei siti pericolosi alle zone residenziali, hanno invitato la Commissione a inserire nella direttiva 82/501/CEE delle disposizioni inerenti al controllo della pianificazione dell'occupazione dei suoli nell'autorizzare nuovi impianti e sviluppare aree urbane intorno a impianti già esistenti;

(5) considerando che il Consiglio, in tale ultima risoluzione, ha invitato la Commissione a cooperare con gli Stati membri per favorire una maggiore intesa reciproca e una più completa armonizzazione dei principi e delle prassi nazionali in materia di rapporti sulla sicurezza;

(6) considerando che è opportuno mettere in comune le esperienze acquisite, attraverso diverse impostazioni, nel controllo dei pericoli che possono comportare incidenti rilevanti; che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero proseguire le relazioni con le organizzazioni internazionali competenti e adoperarsi per stabilire per i paesi terzi misure equivalenti a quelle enunciate nella presente direttiva;

(7) considerando che la convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite prevede misure che consentono di prevenire, di essere pronto e di reagire a incidenti industriali che possono provocare effetti transfrontalieri, e prevede la cooperazione internazionale in questo settore;

(8) considerando che la direttiva 82/501/CEE ha rappresentato una prima fase nel processo di armonizzazione; che occorre modificare e completare tale direttiva al fine di assicurare in modo coerente ed efficace livelli elevati di protezione in tutta la Comunità; che la presente armonizzazione si limita alle misure necessarie per istituire un sistema più efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti con effetti di ampia portata e per limitarne le conseguenze;

(9) considerando che gli incidenti rilevanti possono avere conseguenze transfrontaliere; che il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati; che occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione a tutta la Comunità;

(10) considerando che l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro;

(11) considerando che l'utilizzazione di un elenco che descrive specificamente taluni impianti, escludendone altri che presentano identici rischi, costituisce una prassi inappropriata, e può sottrarre alla normativa potenziali fonti di incidenti rilevanti; che occorre modificare il campo di applicazione della direttiva 82/501/CEE in modo che le disposizioni si applichino a tutti gli stabilimenti in cui determinate sostanze pericolose sono presenti in quantità abbastanza consistenti da comportare un pericolo di incidente rilevante;

(12) considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato e in conformità della pertinente legislazione comunitaria, mantenere o adottare misure appropriate per quanto riguarda le attività connesse al trasporto alle banchine, ai moli e agli scali ferroviari di smistamento esclusi dalla presente direttiva, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva;

(13) considerando che anche il trasporto di sostanze pericolose in condotte presenta altresì dei rischi di gravi incidenti; che la Commissione, dopo aver raccolto e valutato informazioni in merito ai meccanismi istituiti nella Comunità per regolamentare tale attività e in merito al verificarsi di incidenti di tale natura, dovrebbe elaborare una comunicazione nella quale essa esporrà le argomentazioni a favore dell'adozione, se del caso, di misure in questo campo, nonché lo strumento più adeguato per interventi al riguardo;

(14) considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato e in conformità della pertinente legislazione comunitaria, mantenere o adottare misure in materia di discariche di rifiuti, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva;

(15) considerando che dall'analisi degli incidenti rilevanti dichiarati nella Comunità risulta che, nella maggioranza dei casi, essi sono dovuti a errori di gestione o di organizzazione; che occorre pertanto stabilire a livello comunitario, per quanto riguarda i sistemi di gestione, principi di base tali da consentire di prevenire e ridurre i rischi di incidenti rilevanti nonché di limitarne le conseguenze;

(16) considerando che le differenze esistenti tra le modalità d'ispezione degli stabilimenti da parte delle autorità competenti possono creare livelli di protezione diversi; che occorre stabilire a livello comunitario le disposizioni essenziali cui devono attenersi i sistemi di controllo adottati dagli Stati membri;

(17) considerando che occorre che il gestore, in caso di stabilimenti in cui sono presenti considerevoli quantità di sostanze pericolose, per dimostrare di aver fatto il necessario in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, di preparazione delle persone potenzialmente esposte a siffatti incidenti e di misure da adottare in simili eventualità, fornisca alla competente autorità informazioni in forma di un rapporto sulla sicurezza contenente precisazioni in merito allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti, all'impianto o al magazzinaggio, ai possibili incidenti rilevanti e ai sistemi di gestione al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze;

(18) considerando che, per ridurre il rischio di «effetti domino» occorre, qualora l'ubicazione e la prossimità di stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità e la possibilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, che siano scambiate informazioni appropriate e che sia prevista una collaborazione all'informazione della popolazione;

(19) considerando che, per promuovere l'accesso all'informazione in materia ambientale, la popolazione deve poter accedere alle relazioni sulla sicurezza redatte dai gestori e che le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante devono poter disporre di elementi di informazione sufficienti a consentire loro di assumere un comportamento corretto in simili eventualità;

(20) considerando che per prepararsi a casi di emergenza, occorre stabilire, per gli stabilimenti in cui sono presenti considerevoli quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza esterni ed interni e istituire dei sistemi che garantiscano che tali piani saranno verificati, riveduti nei limiti del necessario e applicati nel caso in cui si verifichi o rischi di verificarsi un incidente rilevante;

(21) considerando che il personale dello stabilimento dovrà essere consultato in merito al piano di emergenza interno e il pubblico in merito a quello di emergenza esterna;

(22) considerando che, per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di destinazione o utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e per gli...

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