Council Directive 78/659/EEC of 18 July 1978 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life
Coming into Force | 20 July 1978 |
End of Effective Date | 14 October 2006 |
Celex Number | 31978L0659 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1978/659/oj |
Published date | 14 August 1978 |
Date | 18 July 1978 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 222, 14 August 1978 |
Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci
Gazzetta ufficiale n. L 222 del 14/08/1978 pag. 0001 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0172
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0111
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0111
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0093
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1978 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (78/659/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che la protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque dolci idonee alla vita dei pesci;
considerando che dal punto di vista ecologico ed economico è necessario salvaguardare il patrimonio ittico dalle conseguenze nefaste dello scarico nelle acque di sostanze inquinanti, come ad esempio la diminuzione del numero degli individui appartenenti a certe specie e a volte anche l'estinzione di alcune di esse;
considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (3) e del 1977 (4) prevedono che vengano fissati in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e che vengano definiti, in particolare, i parametri valevoli per la qualità delle acque, ivi comprese le acque dolci idonee alla vita dei pesci;
considerando che la disparità delle disposizioni in vigore o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci può creare una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;
considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione comunitaria per raggiungere, con una più ampia regolamentazione, uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che è opportuno prevedere a tal fine alcune disposizioni specifiche ; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione specifici all'uopo richiesti, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;
considerando che per raggiungere gli obiettivi della direttiva gli Stati membri dovranno designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri ; che le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro cinque anni dalla designazione;
considerando che è necessario disporre che le acque dolci idonee alla vita dei pesci siano considerate, a (1)GU n. C 30 del 7.2.1977, pag. 37. (2)GU n. C 77 del 30.3.1977, pag. 2. (3)GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 3. (4)GU n. C 139 del 13.6.1977, pag. 3.
determinate condizioni, conformi ai valori dei corrispondenti parametri anche se una certa percentuale dei campioni prelevati non dovesse rispettare i limiti precisati nell'allegato;
considerando che per assicurare il controllo della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci è necessario procedere a...
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