Commission Regulation (EU) 2017/110 of 23 January 2017 amending Annexes IV and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance. )

Coming into Force13 February 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0110
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/110/oj
Published date24 January 2017
Date23 January 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 18, 24 January 2017
L_2017018IT.01004201.xml
24.1.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18/42

REGOLAMENTO (UE) 2017/110 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2017

che modifica gli allegati IV e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, alle loro esportazioni.
(2) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali e l'allegato IV, capitolo I, del regolamento contiene disposizioni che estendono il divieto. Nello stesso allegato, il capitolo II stabilisce determinate deroghe al divieto. L'allegato IV, capitolo II, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che il divieto non si applica alla somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di farina di pesce e mangimi composti contenenti farine di pesce prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui all'allegato IV, capitolo III, e dei requisiti specifici di cui al capitolo IV, sezione A, dello stesso allegato. L'allegato IV, capitolo II, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre che il divieto non si applica alla somministrazione ai ruminanti non svezzati di sostituti del latte contenenti farine di pesce, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione E, dello stesso allegato.
(3) L'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che le farine di pesce devono essere prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini. Nello stesso capitolo, la sezione E, lettera a), dispone che le farine di pesce utilizzate nei sostituti del latte siano prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini e siano conformi alle condizioni generali di cui al capitolo III.
(4) L'allegato I, paragrafo 1, lettera e), punto ii) del regolamento (CE) n. 999/2001, definisce gli «animali acquatici» mediante riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva del Consiglio 2006/88/CE (2) come: i) i pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes e Osteichthyes; ii) i molluschi appartenenti al phylum Mollusca; e iii) i crostacei appartenenti al subphylum Crustacea.
(5) Poiché quindi la definizione di «animali
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