Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1185 of 20 April 2017 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1307/2013 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards notifications to the Commission of information and documents and amending and repealing several Commission Regulations (Text with EEA relevance. )

Coming into Force01 October 2017,11 July 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R1185
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj
Published date04 July 2017
Date20 April 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 4 July 2017
L_2017171IT.01011301.xml
4.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171/113

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare gli articoli 126 e 151 e l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 hanno abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 73/2009 (3) e (CE) n. 1234/2007 (4), rispettivamente. I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e gli atti adottati sulla base di detti regolamenti prevedono un'ampia gamma di obblighi relativi alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. I suddetti regolamenti conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire la regolare notifica alla Commissione di informazioni e documenti da parte degli Stati membri, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5), che è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 (6).
(2) È opportuno stabilire il metodo da utilizzare per la notifica delle informazioni e dei documenti necessari per ottemperare agli obblighi di notifica di cui ai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013, come integrati dal regolamento delegato (UE) 2017/1183, nonché specificare le deroghe previste per tale metodo.
(3) L'autenticità, l'integrità e la leggibilità dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l'intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione.
(4) I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle regole di protezione dei dati personali. A tal fine, è opportuno che si applichino le norme generali previste dalla legislazione dell'Unione, in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dai regolamenti (CE) n. 45/2001 (8) e (CE) n. 1049/2001 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e che vengano stabilite ulteriori disposizioni per orientare gli Stati membri.
(5) È importante che le informazioni notificate siano pertinenti per il mercato interessato, accurate e complete e gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti a tal fine, comprese le misure necessarie a garantire che gli operatori economici trasmettano loro le informazioni richieste entro termini adeguati.
(6) A fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo, in caso di mancata notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione considera che sia stata trasmessa una notifica negativa.
(7) Gli Stati membri possono notificare informazioni supplementari pertinenti per il mercato che vadano oltre quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione mette a disposizione, tramite il sistema di informazione, il modulo necessario per la trasmissione di tali informazioni.
(8) Ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 occorrono informazioni sui prezzi dei prodotti e informazioni sulla produzione e sul mercato. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di queste informazioni.
(9) Al fine di semplificare e agevolare l'accesso alle norme relative agli obblighi di notifica, è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni riguardanti le notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione dei dati sui mercati agricoli, in particolare i prezzi, la produzione e i dati di bilancio, attualmente contenute nei regolamenti della Commissione (CE) n. 315/2002 (11), (CE) n. 546/2003 (12), (CE) n. 1709/2003 (13), (CE) n. 2336/2003 (14), (CE) n. 2095/2005 (15), (CE) n. 952/2006 (16), (CE) n. 1557/2006 (17), (CE) n. 589/2008 (18), (CE) n. 826/2008 (19), (CE) n. 1249/2008 (20), (CE) n. 436/2009 (21), (UE) n. 1272/2009 (22) e (UE) n. 479/2010 (23) e nei regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 543/2011 (24), (UE) n. 1288/2011 (25), (UE) n. 1333/2011 (26) e (UE) n. 807/2013 (27). Tali obblighi di notifica andrebbero aggiornati alla luce dell'esperienza maturata e ai fini di una gestione più efficace della politica agricola comune.
(10) Al fine di disporre di un quadro completo dei dati sui prezzi comunicati e di seguirne l'evoluzione, è opportuno esigere che ogni serie di prezzi sia definita.
(11) Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro comunicano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale.
(12) L'Unione è tenuta a effettuare alcune notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (28), come specificato al paragrafo 4 del documento OMC G/AG/2 del 30 giugno 1995 e nell'allegato alla decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Per soddisfare tali requisiti, l'Unione necessita di talune informazioni provenienti dagli Stati membri, in particolare informazioni relative al sostegno interno e alla concorrenza all'esportazione. È pertanto opportuno stabilire disposizioni riguardanti le notifiche che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione a tale proposito.
(13) Le disposizioni relative alle notifiche nel settore dello zucchero dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2017 al fine di garantire una transizione armoniosa con la fine del sistema delle quote.
(14) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1249/2008, (CE) n. 436/2009, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 479/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011, (UE) n. 1333/2011 e (UE) n. 807/2013. I regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 2095/2005 e (CE) n. 1557/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 dovrebbero essere abrogati.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 1

Sistema di informazione della Commissione e metodo di notifica

1. La notifica delle informazioni e dei documenti richiesti a norma degli obblighi di notifica previsti dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e dagli atti adottati sulla base di detti regolamenti è effettuata per mezzo di un sistema basato sulla tecnologia dell'informazione che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Le informazioni e i documenti sono elaborati e notificati conformemente:

a) alle procedure stabilite per il sistema di informazione;
b) ai diritti di accesso concessi dall'organismo di contatto unico di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183; e
c) ai moduli messi a disposizione degli utenti nel sistema di informazione.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione le informazioni richieste tramite posta, fax, posta elettronica o consegna a mano:

a) se la Commissione non ha messo a disposizione i mezzi informatici necessari per un obbligo di notifica specifico;
b) in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che rendono impossibile per lo Stato membro utilizzare il sistema di informazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Integrità e leggibilità nel tempo

Il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione è concepito per proteggere l'integrità dei documenti notificati e conservati. In particolare, esso:

a) consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file o metadati;
b) è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro possibili attacchi informatici;
c) impedisce qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito modifiche nel tempo;
d) conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;
e) salvaguarda i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in
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