Council Directive 85/3/EEC of 19 December 1984 on the weights, dimensions and certain other technical characteristics of certain road vehicles

Coming into Force03 January 1985
End of Effective Date17 September 1977
Celex Number31985L0003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1985/3/oj
Published date03 January 1985
Date19 December 1984
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 2, 3 January 1985
EUR-Lex - 31985L0003 - IT

Direttiva 85/3/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 03/01/1985 pag. 0014 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0142
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0228


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

(85/3/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 76,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, tenendo presenti le conclusioni dei Consigli europei del 19-20 marzo 1984, 25-26 giugno 1984 e 3-4 dicembre 1984, occorre che il Consiglio applichi senza indugio i processi paralleli di liberalizzazione ed armonizzazione di cui questa direttiva è parte e che adotti a tale effetto, entro il febbraio 1987 al più tardi, strumenti per stabilire in modo coerente i tempi in cui la liberalizzazione e l'armonizzazione diverranno effettive;

considerando che le differenze fra le norme attualmente in vigore negli Stati membri in materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali commerciali esercitano un effetto negativo sulle condizioni di concorrenza e ostacolano il traffico fra gli Stati membri;

considerando che è quindi necessario, nel quadro della politica comune dei trasporti, stabilire per i pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche di taluni veicoli norme comuni che ne consentano un miglior impiego nel traffico fra gli Stati membri;

considerando che queste norme devono permettere l'equilibrio tra l'utilizzazione razionale ed economica di tali veicoli stradali commerciali, le esigenze di manutenzione dell'infrastruttura e le esigenze della sicurezza della strada;

considerando che è opportuno che tali autoveicoli si conformino alle norme comunitarie in materia di rumore, sicurezza e gas di scarico;

considerando che prescrizioni tecniche complementari relative ai pesi e alle dimensioni dei veicoli commerciali possono applicarsi al veicoli immatricolati in uno Stato membro; che queste prescrizioni non devono costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli commerciali fra gli Stati membri;

considerando che sembra opportuno permettere agli Stati membri, che autorizzano nel loro territorio pesi e dimensioni più elevati di quelli previsti dalla presente direttiva, di applicarli solo ai veicoli immatricolati nel loro territorio allorché essi sono utilizzati nel traffico nazionale; che tali disposizioni possono avere effetti meno favorevoli per i trasportatori degli altri Stati membri, rispetto ai trasportatori nazionali dello Stato di applicazione, di quelle in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva; che è opportuno ricorrere pertanto alle disposizioni dell'articolo 76 del trattato;

considerando che è opportuno prendere misure atte a facilitare il controllo della conformità dei veicoli alla presente direttiva;

considerando che lo stato di parte della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consente attualmente di applicare tutte le disposizioni della presente direttiva e che è pertanto opportuno rinviare temporaneamente l'applicazione di alcune di tali disposizioni in detti Stati membri alle condizioni che il Consiglio dovrà fissare in una decisione da adottare entro il febbraio 1987 al più tardi; considerando che non è possibile stabilire queste...

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