Directive 2009/140/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (Text with EEA relevance)

Coming into Force19 December 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0140
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/140/oj
Published date18 December 2009
Date25 November 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 18 December 2009
L_2009337IT.01003701.xml
18.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337/37

DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 13 novembre 2009 (3),

considerando quanto segue:

(1) Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [direttiva 2002/21/CE («direttiva quadro») (4), direttiva 2002/19/CE («direttiva accesso») (5), direttiva 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni») (6), direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (7), e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (8) («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») («la direttiva quadro e le direttive particolari»)], è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.
(2) A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione del 29 giugno 2006 sul riesame del quadro normativo dell’Unione europea per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l’aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori.
(3) È opportuno pertanto riformare il quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. Tale riforma è completata dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (9). La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e coordinata per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell’informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell’informazione per tutti.
(4) Riconoscendo che Internet è essenziale per l’istruzione e l’esercizio pratico della libertà di espressione e l’accesso all’informazione, qualsiasi restrizione imposta all’esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda tali temi, la Commissione dovrebbe avviare un’ampia consultazione pubblica.
(5) Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile.
(6) Nell’effettuare le sue verifiche sul funzionamento della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione valuta se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia ancora necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o se sia opportuno modificare o abrogare tali disposizioni.
(7) Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguabile alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di definire i mercati su base subnazionale e di revocare gli obblighi regolamentari nei mercati e/o nelle aree geografiche in cui esiste un’effettiva concorrenza infrastrutturale.
(8) Per conseguire gli obiettivi dell’agenda di Lisbona è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in nuove reti ad alta velocità, che sosterranno l’innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell’Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l’Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.
(9) Nella sua comunicazione del 20 marzo 2006 dal titolo «Colmare il divario nella banda larga», la Commissione ha riconosciuto l’esistenza di un divario territoriale nell’Unione europea per quanto concerne l’accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Un accesso più facile allo spettro radio facilita lo sviluppo dei servizi a banda larga ad alta velocità nelle regioni ultraperiferiche. Nonostante l’aumento generalizzato della connettività a banda larga, le limitazioni all’accesso in diverse regioni sono imputabili ai costi elevati dovuti alla bassa densità demografica e alle distanze. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la disciplina delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio la politica in materia di aiuti di Stato, la politica di coesione o gli obiettivi di più ampia politica industriale.
(10) Gli investimenti pubblici nelle reti dovrebbero essere effettuati in conformità al principio di non discriminazione. Tale sostegno pubblico andrebbe quindi concesso mediante procedure aperte, trasparenti e competitive.
(11) Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l’interoperabilità da punto a punto, è opportuno estendere l’ambito di applicazione della direttiva quadro per coprire alcuni aspetti delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (10), e le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale, al fine di agevolare l’accesso degli utenti disabili.
(12) È opportuno chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo.
(13) È opportuno rafforzare l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire un’applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un’autorità nazionale di regolamentazione responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese è al riparo, nell’esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è
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