Directive 2007/51/EC of the European Parliament and of the Council of 25 September 2007 amending Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing of certain measuring devices containing mercury (Text with EEA relevance)

Coming into Force03 October 2007
End of Effective Date31 May 2009
Celex Number32007L0051
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2007/51/oj
Published date03 October 2007
Date25 September 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 257, 03 October 2007
L_2007257IT.01001301.xml
3.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257/13

DIRETTIVA 2007/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2007

che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) In base alla comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2005 in merito a una strategia comunitaria sul mercurio, che ha esaminato tutti gli impieghi del mercurio, sarebbe opportuno introdurre, a livello comunitario, restrizioni alla commercializzazione di determinate apparecchiature di misura e controllo non elettriche e non elettroniche contenenti mercurio che costituiscono la principale categoria di prodotti contenenti mercurio non ancora disciplinata da provvedimenti comunitari.
(2) L’introduzione di restrizioni alla commercializzazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio impedirebbe al mercurio di entrare nel flusso dei rifiuti, comportando benefici per l’ambiente e, a lungo termine, per la salute umana.
(3) Considerata la fattibilità tecnica ed economica, le informazioni disponibili sulle apparecchiature di misura e controllo indicano che i provvedimenti restrittivi immediati dovrebbero riguardare solo le apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico e in particolare tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea.
(4) L’importazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio risalenti a più di 50 anni fa riguarda gli oggetti di antiquariato o i beni culturali definiti dal regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all’esportazione di beni culturali (3). Tale commercio ha un’entità limitata e non sembra causare rischi alla salute umana o all’ambiente, e pertanto non dovrebbe essere limitato.
(5) Oggigiorno i barometri al mercurio sono prodotti soltanto da poche piccole imprese specializzate e sono venduti al grande pubblico principalmente come oggetti decorativi. Dovrebbe essere previsto un ulteriore periodo di cessazione graduale dell’immissione sul mercato di tali barometri, in modo da permettere ai produttori di adeguare le loro imprese alle restrizioni e di passare alla produzione di barometri senza mercurio.
(6) Allo scopo di limitare il più possibile le emissioni di mercurio nell’ambiente e per assicurare l’eliminazione graduale delle restanti apparecchiature di misurazione che contengono mercurio nell’uso industriale e professionale, specialmente degli sfigmomanometri nelle cure sanitarie, la Commissione dovrebbe esaminare la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili. Nel caso degli sfigmomanometri utilizzati nelle cure sanitarie, dovrebbero essere consultati gli esperti del settore medico per assicurare che vengano affrontate adeguatamente le esigenze della diagnosi e della cura di specifiche condizioni cliniche.
(7) È opportuno che la presente direttiva limiti solo l’immissione sul mercato di apparecchiature di misura nuove. Tale restrizione non dovrebbe pertanto essere applicata alle apparecchiature già in uso o vendute di seconda mano.
(8) Le disparità tra le leggi o i provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in merito a restrizioni al mercurio contenuto in diverse apparecchiature di misura e
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