Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes

Coming into Force28 November 1986
End of Effective Date09 May 2013
Celex Number31986L0609
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1986/609/oj
Published date18 December 1986
Date24 November 1986
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 358, 18 December 1986
EUR-Lex - 31986L0609 - IT

Direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 18/12/1986 pag. 0001 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0157


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1986

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(86/609/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che tra le legislazioni nazionali attualmente in vigore sulla protezione degli animali utilizzati a taluni fini sperimentali esistono disparità che possono influire sul funzionamento del mercato comune;

considerando che, per eliminare tali disparità, occorre armonizzare le legislazioni degli Stati membri; che tale armonizzazione dovrebbe garantire che il numero degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici sia ridotto ad un minimo; che tali animali vengano adeguatamente accuditi e che non vengano loro inflitti inutilmente dolori, sofferenze, angoscia o danni durevoli e garantire altresì che, laddove siano inevitabili, questi ultimi vengano limitati al minimo;

considerando in particolare che si dovrebbero evitare inutili ripetizioni di esperimenti,

(1) GU n. C 351 del 31. 12. 1985, pag. 16.

(2) GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 250.

(3) GU n. C 207 del 18. 8. 1986, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli Stati membri in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, in modo da evitare che l'instaurazione e il funzionamento del mercato comune vengano compromessi, in particolare attraverso distorsioni di concorrenza od ostacoli agli scambi.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a)

«animale», non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi, ad esclusione di altre forme fetali o embrionali;

b)

«animali da esperimento»: ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti;

c)

«animali da allevamento»: animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalle autorità o registrati presso queste ultime;

d)

«esperimento»: l'impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici che possano causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale accettati dalla prassi moderna (cioè, i metodi «umanitari»); un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e

termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per

l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;

e)

«autorità»: l'autorità o le autorità designata(e) da ciascuno Stato membro quale responsabile del controllo degli esperimenti contemplati dalla presente direttiva;

f)

«persona competente»: chiunque sia considerato da uno Stato membro competente a svolgere le funzioni descritte nella presente direttiva;

g)

«stabilimento»:qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; esso può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

h)

«stabilimento di allevamento»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;

i)

«stabilimento fornitore»: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;

j)

«stabilimento utilizzatore»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;

k)

«adeguatamente anestetizzato»: privato della sensibilità mediante metodi di anestesia (locale oppure generale) almeno altrettanto efficaci di quelli applicati nella prassi veterinaria;

l)

«uccisione con metodi umanitari»: l'uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica;

Articolo 3

La presente direttiva si applica all'utilizzazione degli animali in esperimenti eseguiti per uno o più dei seguenti fini:

a)

lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di altre sostanze o prodotti:

ii)

per la profilassi, la...

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