Council Directive 89/398/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses

Coming into Force16 May 1989
End of Effective Date08 June 2009
Celex Number31989L0398
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/398/oj
Published date30 June 1989
Date03 May 1989
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 186, 30 giugno 1989,Journal officiel des Communautés européennes, L 186, 30 juin 1989
EUR-Lex - 31989L0398 - IT 31989L0398

Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0027 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0051


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (89/398/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (5), è stata modificata a più riprese; che in occasione di nuove modifiche conviene, per maggiore chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;

considerando che l'adozione della direttiva 77/94/CEE è stata giustificata dal fatto che le divergenze fra le legislazioni nazionali concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ostacolavano la libera circolazione, potevano creare condizioni difformi di concorrenza e pertanto avevano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni presuppone, in una prima fase, l'elaborazione di una definizione comune, la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando che i prodotti contemplati dalla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati; che, per conseguire l'obiettivo nutrizionale specifico, potrebbe pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari;

GU n. C 161 del 19. 6. 1987, pag. 12.

GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

considerando che, mentre è possibile, in base a norme generali che disciplinano il controllo complessivo dei prodotti alimentari, mettere in atto un controllo efficace dei prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono adottate disposizioni specifiche, lo stesso non sempre avviene per quei prodotti per i quali non sono previste tali disposizioni specifiche;

considerando infatti che, in quest'ultimo caso, i mezzi consueti messi a disposizione dei servizi di controllo possono in determinate circostanze non consentire di accertare se il prodotto in questione possiede effettivamente le proprietà nutrizionali specifiche attribuitegli; che è pertanto necessario prevedere che all'occorrenza il responsabile della commercializzazione di questo prodotto debba assistere il servizio di controllo nell'espletamento delle sue attività;

considerando che lo stato attuale dell'evoluzione della normativa comunitaria relativa agli additivi non permette di adottare, nella presente direttiva, disposizioni relative all'utilizzazione di additivi nei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare che non appartengono a uno dei gruppi previsti nell'allegato I; che occorre pertanto che tale problema venga riesaminato al momento debito;

considerando che l'elaborazione di direttive specifiche di attuazione dei principi fondamentali della normativa comunitaria e le loro modifiche sono misure di attuazione di carattere tecnico; che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti destinati all'alimentazione umana occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (6);

considerando che la presente direttiva non pregiudica i termini entro i quali gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 77/94/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2. a) I prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.

b) Un'alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari:

iii) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato, o

iii) di alcune categorie di persone che si...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT