Commission Regulation (EC) No 552/2009 of 22 June 2009 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Text with EEA relevance)

Coming into Force27 June 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0552
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj
Published date26 June 2009
Date22 June 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 164, 26 June 2009
L_2009164IT.01000701.xml
26.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164/7

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2), disciplina nell’allegato I le restrizioni per talune sostanze e preparati pericolosi. A decorrere dal 1o giugno 2009 la direttiva 76/769/CEE è abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006. L’allegato XVII di tale regolamento sostituisce l’allegato I della direttiva 76/769/CEE.
(2) A norma dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le sostanze, le miscele o gli articoli per i quali l’allegato XVII prevede una restrizione non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di tale restrizione.
(3) La direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica per la trentesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio (perfluoroottano sulfonati, PFOS) (3) e la direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dei composti dell’arsenico al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico (4), che modifica l’allegato I della direttiva 76/769/CEE, sono state adottate poco prima che il regolamento (CE) n. 1907/2006 fosse adottato, nel dicembre 2006. Tuttavia le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell’allegato XVII di tale regolamento. È pertanto necessario modificare l’allegato XVII al fine di includere le restrizioni indicate nelle direttive 2006/122/CE e 2006/139/CE, poiché in caso contrario il 1o giugno 2009 tali restrizioni saranno abrogate.
(4) In conformità dell’articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE a partire dal 1o giugno 2007 deve essere incorporata nell’allegato XVII di tale regolamento con effetto dal 1o giugno 2009.
(5) La direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all’immissione sul mercato di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (5) è stata adottata il 25 settembre 2007. La decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio (6) è stata adottata il 16 dicembre 2008. Le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell’allegato XVII del regolamento in questione. È necessario modificare l’allegato XVII al fine di incorporare le restrizioni relative ad alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio adottate con la direttiva 2007/51/CE e le restrizioni relative a 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio adottate con la decisione n. 1348/2008/CE.
(6) Si deve tenere conto delle pertinenti disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (7).
(7) Poiché le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e in particolare l’allegato XVII sono direttamente applicabili a decorrere dal 1o giugno 2009, le restrizioni devono essere redatte in modo chiaro al fine di permettere agli operatori e alle autorità responsabili dell’attuazione di applicarle correttamente. La stesura delle restrizioni deve pertanto essere revisionata. La terminologia per le diverse voci deve essere armonizzata e resa più coerente con le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006.
(8) La direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (8) impone la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT non appena possibile e stabilisce le condizioni per la decontaminazione degli apparecchi contenenti tali sostanze. La voce dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativa ai PCT non deve pertanto includere disposizioni riguardo ad apparecchi contenenti PCT, poiché questi ultimi sono completamente regolamentati dalla direttiva 96/59/CE.
(9) Le restrizioni esistenti per le sostanze 2-naftilamina, benzidina, 4-nitrobifenile e 4-amminobifenile sono ambigue, poiché non è chiaro se il divieto riguardi soltanto la vendita al pubblico o anche la fornitura agli utilizzatori professionali. Tale punto deve essere chiarito. Poiché la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (9) proibisce la produzione, la fabbricazione o l’utilizzazione sul lavoro delle sostanze sopraindicate, le restrizioni nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relative a tali sostanze devono essere coerenti con la direttiva 98/24/CE.
(10) Le sostanze tetracloruro di carbonio e 1,1,1-tricloroetano sono soggette a rigorose restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (10). Il regolamento (CE) n. 2037/2000 impone un divieto con deroghe per il tetracloruro di carbonio e un divieto totale per l’1,1,1-tricloroetano. Le restrizioni relative al tetracloruro di carbonio e all’1,1,1-tricloroetano nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono pertanto superflue e devono essere soppresse.
(11) Poiché il mercurio contenuto nelle pile è regolamentato dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (11), le disposizioni relative al mercurio contenuto nelle pile attualmente incluse nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono superflue e devono pertanto essere soppresse.
(12) Secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i rifiuti non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Poiché i rifiuti non sono soggetti alle restrizioni di cui al regolamento sopraindicato, le disposizioni nell’allegato XVII di tale regolamento che escludono i rifiuti sono ridondanti e devono essere soppresse.
(13) Alcune restrizioni nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere modificate al fine di tenere conto delle definizioni di «uso» e «immissione sul mercato» contenute nell’articolo 3 di tale regolamento.
(14) La voce relativa alle fibre d’amianto di cui all’allegato I della direttiva 76/769/CEE include una deroga per i diaframmi contenenti crisotilo. Deve essere precisato che tale deroga sarà riesaminata in seguito al ricevimento delle relazioni che dovranno presentare gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga. Alla luce della definizione di «immissione sul mercato» di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, gli Stati membri devono poter consentire l’immissione sul mercato di alcuni articoli contenenti tali fibre nel caso in cui gli articoli siano già installati o in servizio anteriormente al 1o gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana.
(15) Va precisato inoltre che, per le sostanze che sono state incorporate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro delle sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita.
(16) Diversamente dalla direttiva 76/769/CEE, il regolamento (CE) n. 1907/2006 definisce il termine «articolo». In alcune disposizioni si dovrebbe aggiungere il termine «miscele» al fine di coprire le stesse voci come previsto nella restrizione originaria relativa al cadmio.
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