Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes

Coming into Force31 May 1994
End of Effective Date03 July 2019
Celex Number31994L0019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1994/19/oj
Published date31 May 1994
Date30 May 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 135, 31 May 1994
L_1994135IT.01000501.xml
31.5.1994 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 135/5

DIRETTIVA 94/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1994

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che, conformemente agli scopi del trattato, è opportuno promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell'insieme della Comunità eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori;

considerando che, in parallelo alla soppressione delle restrizioni alle loro attività, è opportuno preoccuparsi della situazione che può instaurarsi in caso di indisponibilità dei depositi degli enti creditizi che hanno succursali in altri Stati membri; che è indispensabile assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia dei depositi dovunque essi si trovino all'interno della Comunità; che per il completamento del mercato unico bancario la tutela dei depositi è essenziale al pari delle regole prudenziali;

considerando che in caso di chiusura di un ente creditizio insolvente i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede sociale dell'ente creditizio vanno tutelati con lo stesso sistema di garanzia di cui beneficiano gli altri depositanti dell'ente medesimo;

considerando che per gli enti creditizi il costo della partecipazione ad un sistema di garanzia non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari non solo da un ente in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri in seguito alla raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi (4), non hanno permesso di conseguire pienamente i risultati auspicati; che tale situazione può dimostrarsi pregiudizievole al corretto funzionamento del mercato unico;

considerando che la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (5), la quale prevede un sistema unico di autorizzazione e di vigilanza per ogni ente creditizio da parte delle autorità dello Stato membro d'origine, si applica a decorrere dal 1o gennaio 1993;

considerando che le succursali non necessitano più dell'autorizzazione degli Stati membri ospitanti a causa dell'autorizzazione unica valida per tutta la Comunità e che la loro solvibilità sarà controllata dalle autorità competenti dei rispettivi Stati membri d'origine; che tale situazione giustifica che tutte le succursali di un medesimo ente creditizio istituite nella Comunità siano coperte da un sistema di garanzia unico; che detto sistema può essere soltanto quello vigente per tale categoria di enti creditizi nello Stato della sede sociale, soprattutto in ragione del nesso esistente tra la vigilanza sulla solvibilità di una succursale e la sua appartenenza ad un sistema di garanzia dei depositi;

considerando che l'armonizzazione deve limitarsi agli elementi principali dei sistemi di garanzia dei depositi e assicurare, entro termini molto brevi, un rimborso a titolo di garanzia calcolato in base a un livello minimo armonizzato;

considerando che i sistemi di garanzia dei depositi devono intervenire nel momento in cui si verifica l'indisponibilità dei depositi;

considerando che è opportuno escludere in particolare dalla copertura i depositi effettuati da enti creditizi a loro nome e per proprio conto; che ciò non pregiudica il diritto del sistema di garanzia di adottare le misure necessarie per salvare un ente creditizio in difficoltà;

considerando che, di per sé, l'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nella Comunità non rimette in questione l'esistenza dei sistemi già istituiti il cui obiettivo è la protezione degli enti creditizi, garantendone segnatamente la solvibilità e la liquidità, per evitare che i depositi effettuati presso questi enti, comprese le loro succursali stabilite in altri Stati membri, diventino indisponibili; che tali sistemi alternativi, che perseguono un diverso obiettivo di protezione, possono, a talune condizioni, essere considerati dalle autorità competenti rispondenti agli obiettivi della presente direttiva; che spetterà a dette autorità competenti verificare l'osservanza di tali condizioni;

considerando che in vari Stati membri esistono sistemi di tutela dei depositi sotto la responsabilità di organizzazioni professionali; che altri Stati membri dispongono di sistemi istituiti e disciplinati per legge e che alcuni sistemi, benché istituiti su base convenzionale, sono in parte disciplinati dalla legge; che tale diversità di situazione giuridica pone problemi solo in materia di adesione obbligatoria e di esclusione dai sistemi; che di conseguenza è opportuno prevedere norme che limitino i poteri dei sistemi in materia;

considerando che dall'esistenza nella Comunità di sistemi che offrono una copertura dei depositi superiore al minimo armonizzato possono derivare, su un medesimo territorio, differenze d'indennizzo e condizioni di concorrenza disuguali tra gli enti creditizi nazionali e le succursali di enti di altri Stati membri; che per ovviare a tali inconvenienti è opportuno autorizzare l'adesione delle succursali al sistema del paese ospitante, affinchè possano offrire ai depositanti le medesime garanzie offerte dal sistema del paese in cui sono insediate; che è opportuno che, dopo un certo numero di anni, la Commissione riferisca sulla frequenza con cui le succursali si sono avvalse di questa possibilità e sulle eventuali difficoltà che esse — o i sistemi di garanzia — hanno incontratto nell'attuare queste disposizioni; che non è escluso che il sistema dello Stato membro d'origine debba offrire siffatta copertura supplementare, ferme restando le condizioni che detto sistema avrà stabilito;

consideranedo che le succursali di enti creditizi che offrono livelli di copertura superiori a quelli degli enti creditizi autorizzati negli Stati membri ospitanti potrebbero causare perturbazioni di mercato; che non è opportuno che il livello o la portata di copertura dei sistemi di garanzia divengano strumenti di concorrenza; considerando che occorre quindi stabilire, quanto meno in una fase iniziale, che il livello e la portata di copertura offerti dal sistema di uno Stato membro d'origine ai depositanti di succursali stabilite in un altro Stato membro non eccedano il livello e la portata di copertura massimi del sistema corrispondente in quest'ultimo Stato; che dopo un certo numero di anni sarebbe opportuno effettuare una verifica delle eventuali perturbazioni di mercato, in base all'esperienza acquisita ed alla luce dell'evoluzione nel settore bancario;

considerando che la presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un sistema di garanzia dei depositi; che le direttive che disciplinano l'ammissione di enti creditizi aventi la loro sede sociale in paesi terzi, in particolare la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (6), lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali Condizioni ammettere che le succursali di tali enti creditizi operino sul loro territorio; che tali succursali non beneficeranno della libera prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui sono situate; che di conseguenza uno Stato membro che ammette siffatte succursali dovrebbe decidere come applicare i principi della presente direttiva a tali succursali, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE e alla necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l'integrità del sistema finanziario; che è essenziale che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano;

considerando che, da un lato, il livello minimo di garanzia prescritto dalla presente direttiva non deve lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori che la stabilità del sistema finanziario, che, dall'altro, sarebbe inopportuno imporre in tutta la Comunità un livello di tutela tale da incoraggiare, in certi casi, una cattiva gestione degli enti creditizi; che occorrerebbe tener conto del costo del finanziamento dei sistemi in questione; che sembra ragionevole fondarsi su un importo di 20 000 ECU quale livello minimo armonizzato di garanzia; che potrebbero rivelarsi necessarie disposizioni transitorie limitate per dare modo al sistema di raggiungere tale cifra;

considerando che taluni Stati membri offrono ai depositanti una copertura dei depositi superiore al livello minimo armonizzato di garanzia previsto dalla presente direttiva; che non si ritiene opportuno esigere che tali sistemi, alcuni dei quali sono stati introdotti recentemente in applicazione della raccomandazione 87/63/CEE, siano modificati a questo proposito;

considerando che, qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di...

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