Council Directive 91/630/EEC of 19 November 1991 laying down minimum standards fo the protection of pigs

End of Effective Date10 March 2009
Published date11 December 1991
Celex Number31991L0630
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/630/oj
Date19 November 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 340, 11 December 1991
EUR-Lex - 31991L0630 - IT 31991L0630

Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 11/12/1991 pag. 0033 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0202
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0202


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1991

che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

(91/630/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti; che anche la Comunità ha approvato tale convenzione con la decisione 78/923/CEE (4) ed ha depositato il proprio strumento di approvazione;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali (5), ha invitato la Commissione a presentare proposte su norme minime da rispettare negli allevamenti intensivi di suini da macello;

considerando che i suini sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento dei suini costituisce parte integrante dell'agricoltura; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei suini e dei prodotti da essi derivati;

considerando che è quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei suini d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione;

considerando che occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore; che la Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di una relazione del comitato scientifico veterinario, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei suini; che è pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

2)

verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;

3)

scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;

4)

scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;

5)

scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

6)

scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

7)

lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;

8)

suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;

9)

suino all'ingrasso: un suino dal'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

10)

autorità competente: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE (6).

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché:

1) - a decorrere dal 1o gennaio 1994; tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data soddisfino almeno i requisiti seguenti:

la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:

- 0,15 m$ per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg,

- 0,20 m$ per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,

- 0,30 m$ per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,

- 0,40 m$ per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,

- 0,55 m$ per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,

- 0,65 m$ per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,

- 1,00 m$ per i suini di peso medio superiore a 110 kg;

- a decorrere dal 1o gennaio 1998 le norme minime di cui sopra si applichino a tutte le aziende;

2) la costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette sia vietata dopo il 31 dicembre 1995.

Tuttavia l'utilizzazione degli impianti costruiti anteriormente al...

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