Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments

Coming into Force16 July 2003
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32003L0048
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj
Published date26 June 2003
Date03 June 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 157, 26 June 2003
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26.6.2003 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/38

DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2003

in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 56 a 60 del trattato garantiscono la libera circolazione dei capitali.
(2) I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri.
(3) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, nonché di adottare tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale.
(4) Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni della legislazione tributaria degli Stati membri, destinate a contrastare gli abusi o le frodi, non dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56 del trattato.
(5) In assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro.
(6) Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno.
(7) La presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003.
(8) L'obiettivo finale della presente direttiva è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.
(9) L'obiettivo della presente direttiva può essere realizzato meglio, mirando ai pagamenti di interessi corrisposti o attribuiti dagli operatori economici stabiliti negli Stati membri a beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro o a loro vantaggio.
(10) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa dell'assenza di un coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione sui redditi da risparmio, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti secondo il principio della sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, ai sensi dello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario a tal fine.
(11) L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.
(12) Nel definire la nozione di pagamenti di interessi e il meccanismo dell'agente pagatore si dovrebbe fare riferimento, ove opportuno, alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4).
(13) Il campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere in particolare le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative.
(14) L'obiettivo finale di permettere l'imposizione effettiva sui pagamenti di interessi nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri.
(15) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (5), già fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri a fini fiscali sui redditi contemplati dalla presente direttiva. Dovrebbe continuare ad applicarsi a tali scambi di informazioni oltre alla presente direttiva purché quest'ultima non vi deroghi.
(16) Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla presente direttiva permette l'effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo secondo la legislazione nazionale di detto Stato. È pertanto necessario stabilire che gli Stati membri che si scambiano informazioni a norma della presente direttiva non possano avvalersi dei limiti allo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE.
(17) L'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, viste le differenze strutturali, non possono applicare lo scambio automatico di informazioni contemporaneamente agli altri Stati membri. Durante un periodo transitorio, dato che una ritenuta alla fonte può garantire un'imposizione minima effettiva soprattutto ad un tasso che aumenta progressivamente fino al 35 %, tali tre Stati membri dovrebbero applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio contemplati dalla presente direttiva.
(18) Per evitare trattamenti diversi, l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo non dovrebbero essere tenuti ad applicare lo scambio automatico di informazioni prima che la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino garantiscano l'effettivo scambio di informazioni a richiesta sui pagamenti di interessi.
(19) Detti Stati membri dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante da tale ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.
(20) Detti Stati membri dovrebbero prevedere una procedura che consenta ai beneficiari effettivi residenti fiscali in altri Stati membri di evitare l'applicazione di tale ritenuta alla fonte autorizzando il loro agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza fiscale.
(21) Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo dovrebbe garantire l'eliminazione di tutte quelle doppie imposizioni sui pagamenti di interessi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale ritenuta alla fonte secondo le procedure stabilite nella presente direttiva. A tal fine esso dovrebbe accordare un credito di imposta pari a tale ritenuta a concorrenza dell'imposta dovuta nel suo territorio e rimborsare al beneficiario effettivo l'eventuale importo di ritenuta eccedente detta imposta. Può tuttavia, anziché applicare questo meccanismo di credito di imposta, concedere il rimborso della ritenuta alla fonte.
(22) Per evitare squilibri del mercato, durante il periodo transitorio la presente direttiva non si dovrebbe applicare ai pagamenti di interessi su determinati titoli di credito negoziabili.
(23) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare tipi di ritenuta alla fonte diversi da quello oggetto della presente direttiva sugli interessi che hanno origine nei loro territori.
(24) Fintantoché gli Stati Uniti d'America, la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e i pertinenti territori dipendenti o associati degli Stati membri non applicano tutti misure equivalenti o identiche a quelle contemplate dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso detti paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della stessa. Occorre pertanto che la direttiva sia applicata a decorrere dalla stessa data di applicazione di tali misure ad opera di tutti i suddetti paesi e territori.
(25) La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva e proporre al Consiglio le modifiche che si rivelassero necessarie per garantire meglio un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.
(26) La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto

1. L'obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari...

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