Council Decision (EU) 2016/1754 of 29 September 2016 amending Decision (EU) 2015/1601 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece

Coming into Force02 October 2016
End of Effective Date26 September 2017
Celex Number32016D1754
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2016/1754/oj
Published date01 October 2016
Date29 September 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 268, 1 October 2016
L_2016268IT.01008201.xml
1.10.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268/82

DECISIONE (UE) 2016/1754 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio (3), 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.
(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia nel territorio di altri Stati membri, a meno che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione, entro tale data la Commissione presenti una proposta per assegnarli a un particolare Stato membro beneficiario confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di persone.
(3) L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 dispone che la Commissione debba tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri. La Commissione deve presentare, se del caso, proposte volte a modificare detta decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.
(4) Allo scopo di porre fine alla migrazione irregolare dalla Turchia all'UE, il 18 marzo 2016 (4) l'UE e la Turchia hanno convenuto una serie di punti d'azione, tra cui il principio di «far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro degli impegni esistenti». Il reinsediamento nell'ambito di tale meccanismo si svolgerà, in primo luogo, assolvendo agli impegni assunti dagli Stati membri nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015. A qualsiasi ulteriore bisogno di reinsediamento si deve provvedere mediante un analogo accordo volontario fino a un limite di 54 000 persone aggiuntive, consentendo di dedurre qualsiasi impegno in termini di reinsediamenti assunto nel quadro di tale accordo dai posti non assegnati ai sensi della decisione (UE) 2015/1601.
(5) Si prevede che il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale dalla Turchia a titolo di programmi nazionali e multilaterali allevino la pressione migratoria sugli Stati membri beneficiari della ricollocazione a norma della decisione (UE)
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