Council Regulation (EC) No 172/2007 of 16 February 2007 amending Annex V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants Text with EEA relevance

Coming into Force15 March 2007
End of Effective Date31 December 9999
Published date23 February 2007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/172/oj
Date16 February 2007
Celex Number32007R0172
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 55, 23 February 2007
L_2007055IT.01000101.xml
23.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/1

REGOLAMENTO (CE) N. 172/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2007

recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, primo comma, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha condotto uno studio sull’applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004. Tale studio ha individuato i valori massimi di concentrazione, ai fini della parte 2 dell’allegato V del medesimo regolamento, oltre i quali non si può escludere la possibilità di rischi per la salute umana e per l’ambiente.
(2) Il limite di concentrazione per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) è espresso in unità equivalenti di tossicità (TEQ), sulla base dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1998. I dati disponibili sui bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.
(3) Esaclorocicloesano (HCH) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. Un’analisi esaustiva di tali isomeri sarebbe sproporzionata, in quanto solo gli HCH alfa, beta e gamma sono importanti sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione dovrebbe pertanto riferirsi solo a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l’analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono le più idonee a garantire un elevato livello di protezione.
(5) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 850/2004.
(6) Il comitato istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato come stabilito nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN


(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.


ALLEGATO

L’allegato V, parte 2, del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal seguente:

«Parte 2 Rifiuti e operazioni cui si applica l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE (1).

Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV (2) Operazione
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI Aldrin: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endrin: 5 000 mg/kg; Eptacloro: 5 000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Toxafene: 5 000 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB) (4): 50 mg/kg; DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]: 5 000 mg/kg; Clordecone: 5 000 mg/kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (7) 5 mg/kg; Somma di HCH alfa, beta e gamma: 5 000 mg/kg; Esabromobifenile: 5 000 mg/kg Soltanto stoccaggio permanente:
formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde,
miniere di sale, o
discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 1903 della decisione 2000/532/CE)
purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (5) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (6) e purché si sia dimostrato che l’operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale
10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 14 * (3) Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose
10 01 16 * Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose
10 02 Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio
10 02 07 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze
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