Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group

Coming into Force05 December 1998
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number31998L0078
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/78/oj
Published date05 December 1998
Date27 October 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 330, 05 December 1998
EUR-Lex - 31998L0078 - IT

Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 05/12/1998 pag. 0001 - 0012


DIRETTIVA 98/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la prima direttiva (73/239/CEE) del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (4), e la prima direttiva (79/267/CEE) del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (5), prescrivono alle imprese di assicurazione di disporre di un margine di solvibilità;

(2) considerando che, in forza della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (6), e della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (7), l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa sono subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale (Stato membro d'origine); che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi; che incombe alle autorità competenti dello Stato membro d'origine la responsabilità di vigilare sulla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione, in particolare sulla loro solvibilità;

(3) considerando che i provvedimenti relativi alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo dovrebbero consentire alle autorità preposte alla vigilanza su di un'impresa di assicurazione di valutare con maggiore ponderatezza la sua situazione finanziaria; che la vigilanza supplementare dovrebbe tener conto di talune imprese attualmente non soggette a vigilanza in forza delle direttive comunitarie; che la presente direttiva non implica in alcun modo che gli Stati membri debbano sottoporre a vigilanza tali imprese considerate individualmente;

(4) considerando che in un mercato comune delle assicurazioni le imprese di assicurazione sono in diretta concorrenza tra loro e che, pertanto, le norme in materia di requisiti del capitale devono essere equivalenti; che a tal fine i criteri utilizzati per determinare la vigilanza supplementare non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri; che con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza; che è necessario eliminare talune differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il controllo prudenziale cui sono soggette le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;

(5) considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le misure di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo prudenziale esistenti nel settore; che la presente direttiva ha lo scopo, in particolare, di tutelare gli interessi dell'assicurato;

(6) considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;

(7) considerando che la presente direttiva prevede la vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione di un paese terzo, nonché la vigilanza supplementare, secondo modalità diverse, di ogni impresa di assicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo o una società di partecipazione assicurativa mista; che la vigilanza sulle singole imprese di assicurazione da parte delle autorità competenti resta il principio fondamentale della vigilanza nel settore assicurativo;

(8) considerando che è necessario calcolare una situazione di solvibilità corretta per le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; che le competenti autorità comunitarie applicano metodi diversi per tener conto degli effetti dell'appartenenza ad un gruppo assicurativo sulla situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; che la presente direttiva fissa tre metodi per tale calcolo; che tali metodi sono considerati in linea di massima equivalenti sotto il profilo prudenziale;

(9) considerando che la solvibilità di un'impresa di assicurazione figlia di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di riassicurazione o di un'impresa di assicurazione di un paese terzo può essere influenzata dalle risorse finanziarie del gruppo di cui tale impresa di assicurazione fa parte e dalla ripartizione delle risorse finanziarie in seno al gruppo; che è necessario fornire alle autorità competenti gli strumenti per esercitare una vigilanza supplementare e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione quando la solvibilità di quest'ultima è compromessa o rischia di esserlo;

(10) considerando che le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare; che si dovrebbe instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza degli altri settori finanziari;

(11) considerando che operazioni intragruppo possono influenzare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; che le autorità competenti dovrebbero poter esercitare una vigilanza generale su alcuni tipi di tali operazioni intragruppo e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione quando la solvibilità di quest'ultima è compromessa o rischia di esserlo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) impresa di assicurazione: un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

b) impresa di assicurazione di un paese terzo: un'impresa che, se avesse la sede sociale nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

c) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione di un paese terzo, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione di un paese terzo o da altre imprese di riassicurazione;

d) impresa madre: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE (8), nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

e) impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante. Ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

f) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE (9) o il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

g) impresa partecipante: un'impresa madre o ogni altra impresa che detiene una partecipazione;

h) impresa partecipata: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione;

i) società di partecipazione assicurativa: un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o imprese di assicurazione di paesi terzi, sempreché almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione;

j) società di partecipazione assicurativa mista: un'impresa madre, che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, sempreché almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione;

k) autorità competenti: le autorità nazionali preposte, per legge o per regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione.

Articolo 2 Applicabilità della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione

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