Directive 1999/96/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Council Directive 88/77/EEC

Coming into Force16 February 2000
End of Effective Date08 November 2005
Celex Number31999L0096
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/96/oj
Published date16 February 2000
Date13 December 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 44, 16 February 2000
EUR-Lex - 31999L0096 - IT

Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 044 del 16/02/2000 pag. 0001 - 0155


DIRETTIVA 1999/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1999

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

(1) considerando che occorrerebbe adottare misure nell'ambito del mercato interno;

(2) considerando che il primo programma di azione della Comunità europea in materia di protezione dell'ambiente(4), approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973, invita a tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e ad adeguare in tal senso le direttive già adottate; che il quinto programma di azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del 1o febbraio 1993(5), prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

(3) considerando che è pacifico che lo sviluppo dei trasporti nella Comunità ha inciso notevolmente sull'ambiente; che alcune previsioni ufficiali relative all'aumento dell'intensità del traffico si sono rilevate inferiori ai dati reali; che, per tale motivo, occorrerebbe definire norme rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;

(4) considerando che la direttiva 88/77/CEE(6) prescrive i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio, idrocarburi incombusti e ossidi di azoto prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati ai veicoli a motore, basati su una procedura di prova rappresentativa delle condizioni europee di circolazione per i veicoli in questione; che detta direttiva è stata modificata una prima volta dalla direttiva 91/542/CEE(7) la quale prevede due fasi, di cui la prima (1992-1993) coincide con le date di entrata in vigore delle nuove norme europee in materia di emissioni delle autovetture; che la seconda fase (1995-1996) ha stabilito una prospettiva a più lungo termine per l'industria automobilistica europea fissando valori limite basati sul previsto progresso delle tecnologie ancora in fase di sviluppo, in modo da assegnare all'industria un periodo di tempo sufficiente al perfezionamento delle tecnologie medesime; che la direttiva 96/1/CE(8) richiede che per piccoli motori diesel con una cilindrata unitaria inferiore a 0,7 dm3 e un regime nominale superiore a 3000 min-1 il valore limite per le emissioni di particolato stabilite nella direttiva 91/542/CEE venga introdotto invece a decorrere dal 1999; che, tuttavia, per motivi tecnici è ragionevole conservare una differenza nelle emissioni di particolato per piccoli motori diesel ad alta velocità con una cilindrata unitaria inferiore a 0,75 dm3 e un regime nominale superiore a 3000 min-1, ma eliminare tale differenza nel 2005;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/542/CEE, la Commissione doveva riferire al Consiglio, entro la fine del 1996, sui progressi realizzati in merito alla revisione dei valori limite per le emissioni inquinanti corredata, se del caso, di una revisione della procedura di prova; che tali limiti rivisti non vanno applicati anteriormente al 1o ottobre 1999 per quanto riguarda le nuove omologazioni per tipo;

(6) considerando che la Commissione ha realizzato un programma europeo sulla qualità dell'aria, sulle emissioni provocate dal traffico stradale e sulle tecnologie dei combustibili e dei motori (il programma Auto-Oil) per soddisfare i requisiti posti dall'articolo 4 della direttiva 94/12/CE(9); che uno studio di redditività economica condotto nell'ambito del programma Auto-Oil ha dimostrato la necessità di un miglioramento ulteriore della tecnologia dei motori ad accensione spontanea per veicoli pesanti con l'obiettivo di realizzare entro il 2010 la qualità dell'aria descritta nella comunicazione della Commissione sul programma Auto-Oil;

(7) considerando che il miglioramento delle prescrizioni relative ai nuovi motori ad accensione spontanea previsti dalla direttiva 88/77/CEE è parte di una strategia comunitaria globale che prevede inoltre, a decorrere dall'anno 2000, una revisione delle norme relative ai veicoli commerciali leggeri ed alle autovetture, un miglioramento dei combustibili per motori e una verifica più accurata delle prestazioni dei veicoli in circolazione;

(8) considerando che la direttiva 88/77/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(10); che l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore non può essere realizzato in modo soddisfacente dai singoli Stati membri e può, di conseguenza, essere meglio realizzato mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore;

(9) considerando che la riduzione dei limiti di emissione applicabili a decorrere dall'anno 2000, corrispondente ad una diminuzione del 30 % delle emissioni di ossido di carbonio, idrocarburi totali, NOx e particolato, è stata considerata dal programma Auto-Oil come un provvedimento essenziale per raggiungere un livello sufficiente di qualità dell'aria a medio termine; che una riduzione del 30 % dell'opacità del fumo di scarico rispetto a quella misurata sui tipi di motore attuali e ad integrazione della direttiva 72/306/CEE del Consiglio(11) favorirà la riduzione del particolato; che ulteriori riduzioni dei limiti di emissione applicabili a decorrere dall'anno 2005, pari al 30 % dell'ossido di carbonio, degli idrocarburi totali e dei NOx e all'80 % del particolato, contribuiranno notevolmente al miglioramento della qualità dell'aria a medio termine; che queste riduzioni terranno conto dell'effetto sulle emissioni di nuovi cicli di prova più rappresentativi delle condizioni di circolazione incontrate dai veicoli in circolazione; che l'applicazione del nuovo limite relativo ai NOx a decorrere dall'anno 2008 comporterà un'ulteriore riduzione del 43 % del limite di emissione per questo inquinante; che, entro il 31 dicembre 2002, la Commissione deve esaminare la tecnologia disponibile nell'intento di confermare la norma obbligatoria riguardante i NOx per l'anno 2008 in una relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di appropriate proposte;

(10) considerando che sono introdotti valori di emissione limite facoltativi applicabili ai veicoli ecologici migliorati (EEV);

(11) considerando che il sistema diagnostico di bordo (OBD) non è pienamente sviluppato per i veicoli pesanti, ma dev'essere introdotto a decorrere dall'anno 2005 al fine di consentire un'individuazione immediata dei guasti di componenti e sistemi critici ai fini delle emissioni installati sui veicoli e, conseguentemente, di migliorare in modo significativo il mantenimento delle caratteristiche iniziali delle emissioni nei veicoli in circolazione mediante miglioramenti nel controllo e nella manutenzione; che dovrebbero essere introdotte, a decorrere dall'anno 2005, specifiche prescrizioni in materia di durata dei nuovi motori pesanti e di verifica della conformità dei veicoli pesanti in circolazione;

(12) considerando che l'introduzione di nuovi cicli di prova per l'omologazione relativamente alle emissioni gassose e di particolato e all'opacità del fumo consentirà una valutazione più rappresentativa dei livelli di emissione dei motori ad accensione spontanea in condizioni di prova più rappresentative di quelle incontrate dai veicoli in circolazione; che è introdotta una nuova procedura combinata di prova (due cicli) per i motori ad accensione spontanea convenzionali e per i motori ad accensione spontanea dotati di catalizzatori di ossidazione; che è introdotta una nuova procedura combinata di prova (due cicli) per motori a gas e, in aggiunta, per motori ad accensione spontanea provvisti di sistemi avanzati di controllo delle emissioni; che, a decorrere dall'anno 2005, tutti i motori ad accensione spontanea devono essere sottoposti ad entrambi i cicli di prova applicabili; che la Commissione seguirà attentamente i progressi conseguiti nei negoziati per una procedura di prova armonizzata a livello mondiale;

(13) considerando che si dovrebbe consentire agli Stati membri di accelerare l'immissione sul mercato di veicoli che soddisfino i requisiti adottati a livello comunitario, mediante incentivi fiscali che devono essere conformi alle disposizioni del...

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