Council Regulation (EEC) No 3976/87 of 14 December 1987 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector

Coming into Force01 January 1988
End of Effective Date30 June 2009
Celex Number31987R3976
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1987/3976/oj
Published date31 December 1987
Date14 December 1987
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1987
EUR-Lex - 31987R3976 - IT 31987R3976

Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1987 pag. 0009 - 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 3976/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione(1),

visti i pareri del Parlamento europeo(2),

visti i pareri del Comitato economico e sociale(3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3975/87(4) stabilisce le modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ; che il regolamento n. 17 del Consiglio(5) stabilisce le modalità di applicazione di queste regole agli accordi, decisioni e pratiche concordate, diversi da quelli direttamente connessi con le prestazioni di servizi di trasporto aereo ;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato può essere dichiarato inapplicabile a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3 ;

considerando che le disposizioni comuni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, dovrebbero essere adottate mediante regolamento, conformemente all'articolo 87 ; che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), un simile regolamento deve stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, tenendo conto della necessità di garantire un controllo efficace, nonché di semplificare quanto più possibile le procedure amministrative ; che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera d), un simile regolamento è necessario per definire il ruolo rispettivo della Commissione o della Corte di giustizia ;

considerando che il settore dei trasporti aerei è stato finora disciplinato da una rete di accordi internazionali, accordi bilaterali tra Stati e accordi bilaterali e multilaterali tra vettori aerei ; che i mutamenti di cui necessita questo sistema regolatore internazionale per garantire una accresciuta concorrenza dovrebbero aver luogo gradualmente in modo di dare al settore dei trasporti aerei il tempo necessario per adeguarsi ;

considerando che la Commissione dovrebbe dunque essere autorizzata a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni tra imprese e pratiche concordate ;

considerando che è d'uopo stabilire le condizioni e le circostanze specifiche secondo cui la Commissione potrà esercitare questo potere in stretto...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT