Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants

Coming into Force27 November 2001
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32001L0080
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/80/oj
Published date27 November 2001
Date23 October 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 309, 27 November 2001
EUR-Lex - 32001L0080 - IT 32001L0080

Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 27/11/2001 pag. 0001 - 0021


Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 23 ottobre 2001

concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 2 agosto 2001,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1998, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione(4) ha contribuito a ridurre e controllare le emissioni nell'atmosfera dei grandi impianti di combustione. Essa dovrebbe essere rifusa per maggiore chiarezza.

(2) Il quinto programma di azione a favore dell'ambiente(5) stabilisce, come obiettivi per la qualità dell'aria, che non siano superati in nessun momento i carichi e i livelli critici per alcuni inquinanti acidificanti come l'anidride solforosa (SO2) e gli ossidi di azoto (NOx) e che tutte le persone siano efficacemente protette contro i rischi sanitari riconosciuti, derivanti dall'inquinamento dell'aria.

(3) Tutti gli Stati membri hanno firmato il protocollo di Göteborg, del 1o dicembre 1999, alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico a grande distanza per diminuire l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico, che include, tra l'altro, impegni per la riduzione di anidride solforosa e ossidi di azoto.

(4) La Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione su una strategia comunitaria per combattere l'acidificazione. La revisione della direttiva 88/609/CEE è stata riconosciuta come una componente integrale di questa strategia con l'obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) in modo sufficiente per portare depositi e concentrazioni a livelli inferiori ai carichi e ai livelli critici.

(5) Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di ridurre le emissioni acidificanti dei grandi impianti di combustione non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Un'azione non concertata non offre garanzie di conseguire l'obiettivo auspicato. Considerata la necessità di ridurre le emissioni acidificanti nella Comunità, è più efficace intervenire a livello comunitario.

(6) I grandi impianti di combustione contribuiscono in misura rilevante alle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto nella Comunità ed è necessario ridurre tale emissioni. È pertanto necessario adattare l'approccio per quanto riguarda le diverse caratteristiche del settore dei grandi impianti di combustione nei vari Stati membri.

(7) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento(6) stabilisce un approccio integrato per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nel quale tutti gli aspetti delle prestazioni ambientali di un impianto sono considerati in maniera integrata. Gli impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW sono inclusi nel campo di applicazione di detta direttiva. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 di tale direttiva la Commissione pubblica ogni tre anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti, in base agli elementi comunicati dagli Stati membri. Conformemente all'articolo 18 di tale direttiva, su proposta della Commissione il Consiglio stabilisce, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite per le categorie di emissione per le quali sia stata riscontrata la necessità di un'azione comunitaria in base, segnatamente, allo scambio di informazioni di cui all'articolo 16 di detta direttiva.

(8) La conformità ai valori limite di emissione stabiliti dalla presente direttiva, deve essere considerata una condizione necessaria ma non sufficiente per l'osservanza dei requisiti della direttiva 96/61/CE sull'uso delle migliori tecniche disponibili. Tale osservanza può comportare valori limite di emissione più severi, valori limite di emissione per altre sostanze ed elementi, nonché altre opportune condizioni.

(9) Da quindici anni è stata accumulata un'esperienza industriale nell'attuazione di tecniche per ridurre le emissioni inquinanti dei grandi impianti di combustione.

(10) Il protocollo sui metalli pesanti nell'ambito della Convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza raccomanda l'adozione di misure volte a ridurre l'emissione di metalli pesanti originata da taluni impianti. È noto che i benefici dovuti alla riduzione dell'emissione di polveri mediante dispositivi di abbattimento comportano benefici sulla riduzione delle emissioni di metalli pesanti in particelle.

(11) Gli impianti per la produzione di elettricità rappresentano una parte importante del settore dei grandi impianti di combustione.

(12) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(7) dovrebbe tra l'altro avere l'effetto di distribuire nuove capacità di produzione tra i nuovi soggetti attivi nel settore.

(13) La Comunità è impegnata a ridurre le emissioni di biossido di carbonio. Dove fattibile la produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione) consente di migliorare notevolmente l'efficienza globale dell'uso di combustibili.

(14) L'uso di gas naturale per la produzione di elettricità, in particolare attraverso l'uso di turbine a gas, è in aumento e continuerà ad aumentare.

(15) Per aumentare la produzione energetica da biomassa sono giustificati specifici standard di emissione per tale combustibile.

(16) La risoluzione del Consiglio, del 24 febbraio 1997, sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti(8) evidenzia la necessità di promuovere il recupero dei rifiuti e stabilisce che si devono applicare adeguate norme sulle emissioni al funzionamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente.

(17) È stata acquisita un'esperienza in materia di tecniche ed apparecchiature per misurare i principali inquinanti emessi dai grandi impianti di combustione. Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha avviato lavori per fornire un quadro che permetta di comparare i risultati delle misure nella Comunità e garantisca misure di alta qualità.

(18) È necessario migliorare le conoscenze sulle emissioni dei principali inquinanti dei grandi impianti di combustione; per essere effettivamente rappresentativa del grado di inquinamento di un impianto, questa informazione deve anche essere associata a dati sul suo consumo di energia.

(19) La presente direttiva non deve pregiudicare i termini fissati per il recepimento e l'applicazione della direttiva 88/609/CEE da parte degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).

Articolo 2

Agli effetti della presente direttiva s'intende per:

1) "emissione": lo scarico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione;

2) "scarico gassoso": l'effluente gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la sua portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora in condizioni normalizzate di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore acqueo (in appresso: Nm3/h);

3) "valore limite di emissione": la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si può immettere nell'atmosfera in un determinato periodo; essa è determinata in concentrazione massica per volume dello scarico gassoso, espressa in mg/Nm3, considerando un tenore di ossigeno del 3 % in volume dello scarico gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6 % in volume per i combustibili solidi e del 15 % in volume per le turbine a gas;

4) "grado di desolforazione": il rapporto tra la quantità di zolfo non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata per lo stesso periodo di tempo;

5) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che sia responsabile della conduzione dell'impianto di combustione o che detenga o a cui sia stato delegato un potere economico determinante in relazione a quest'ultimo;

6) "combustibile": qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione, eccettuati i rifiuti contemplati dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani(9), 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani(10), e 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti...

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