Directive 2007/30/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 amending Council Directive 89/391/EEC, its individual Directives and Council Directives 83/477/EEC, 91/383/EEC, 92/29/EEC and 94/33/EC with a view to simplifying and rationalising the reports on practical implementation (Text with EEA relevance)

Coming into Force28 June 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32007L0030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj
Published date27 June 2007
Date20 June 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 27 June 2007
L_2007165IT.01002101.xml
27.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/21

DIRETTIVA 2007/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2007

che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) L’elaborazione da parte degli Stati membri di relazioni di attuazione pratica quali basi delle relazioni periodiche della Commissione sull’attuazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è contemplata dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3), nonché dalle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 di detta direttiva, vale a dire le direttive 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (4), 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (5), 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (6), 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (7), 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (8), 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (9), 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (10), 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (11), 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (12), 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (13), 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (14), 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (15), 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (16), 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (17), 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (18), 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (19), 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (20).
(2) Una relazione di attuazione è prescritta anche dalle direttive del Consiglio 91/383/CEE, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (21), 92/29/CEE, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (22) e 94/33/CE, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (23).
(3) Le disposizioni relative all’elaborazione di relazioni che figurano nelle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE nonché nelle direttive 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE non sono uniformi per quanto riguarda sia le scadenze sia il contenuto.
(4) Gli obblighi imposti agli Stati membri di presentare una relazione sull’attuazione pratica e alla Commissione di redigere una relazione sulla base delle relazioni nazionali, costituiscono una fase importante del ciclo legislativo e consentono di effettuare un bilancio e una valutazione dei diversi aspetti dell’attuazione pratica delle direttive. È pertanto opportuno estendere tale obbligo alle direttive che non prevedono la presentazione di relazioni, vale a dire la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (24), la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (25), nonché la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (26).
(5) Occorre quindi uniformare le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, delle direttive particolari a norma del suo articolo 16, paragrafo 1 e delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE.
(6) La comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» prevede l’elaborazione di proposte legislative volte a semplificare e a razionalizzare le relazioni di attuazione. Tale aspetto è stato inoltre individuato come una delle priorità per la semplificazione della legislazione comunitaria nel contesto dei lavori da intraprendere nel quadro dell’iniziativa sul miglioramento della legislazione.
(7) È opportuno semplificare la procedura armonizzando le scadenze per la presentazione delle relazioni sull’attuazione pratica alla Commissione e prescrivendo una sola relazione di attuazione pratica, costituita da una parte generale, applicabile a tutte le direttive, e da capitoli specifici relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva. Tali disposizioni e, in particolare, l’introduzione di un nuovo articolo 17 bis nella direttiva 89/391/CEE consentiranno inoltre di includere nell’obbligo di presentare una relazione di attuazione
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