Council Directive 74/63/EEC of 17 December 1973 on the fixing of maximum permitted levels for undesirable substances and products in feedingstuffs

Coming into Force20 December 1973
End of Effective Date03 May 1999
Celex Number31974L0063
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/63/oj
Published date11 February 1974
Date17 December 1973
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 38, 11 February 1974
EUR-Lex - 31974L0063 - IT

Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali /* Versione codificata CF 399L0029 */

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 11/02/1974 pag. 0031 - 0036
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0136
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0151
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0196
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0196


++++

( 1 ) GU n . C 10 del 5 . 2 . 1972 , pag . 35 .

( 2 ) GU n . C 4 del 20 . 1 . 1972 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . L 170 del 3 . 8 . 1970 , pag . 1 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali

( 74/63/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di alimenti per animali appropriati e di buona qualità ;

considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura ;

considerando che gli alimenti per gli animali contengono sovente sostanze o prodotti indesiderabili che possono nuocere alla salute animale o , per la loro presenza nei prodotti animali , alla salute umana ;

considerando che è impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione e che è almeno necessario che la loro quantità negli alimenti per gli animali sia ridotta in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi ; che nella fattispecie è tuttavia impossibile fissare detta quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario ;

considerando che la presenza delle sostanze e dei prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali puo essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e che dette sostanze e detti prodotti non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali ;

considerando tuttavia che gli Stati membri devono avere la facoltà di consentire , a determinate condizioni , che taluni alimenti per gli animali contengano una quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili superiore a quella prevista nell'allegato ;

considerando che , se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti le quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali , tali disposizioni divergono su alcuni principi essenziali ; che , di conseguenza , esse incidono direttamente sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione ;

considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà , qualora sia minacciata la salute degli animali o dell'uomo , di ridurre temporaneamente le quantità massime fissate o di fissare una quantità massima per altre sostanze o altri prodotti ovvero di vietare la presenza di tali sostanze o prodotti negli alimenti per gli animali ;

considerando che , per evitare che uno Stato membro si avvalga abusivamente di tale facoltà , è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi ;

considerando che una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate in allegato all'evoluzione delle conoscenza scientifiche e tecniche ;

considerando che le disposizioni dei paesi terzi in materia di sostanze e prodotti indesiderabili possono differire da quelle previste dalla presente direttiva e che è pertanto opportuno permettere agli Stati membri di non applicare queste ultime all'esportazione di alimenti...

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