Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

Coming into Force23 November 2007,01 October 2008,01 January 2008,01 January 2009,01 July 2008,01 April 2008,01 September 2008,01 August 2008
End of Effective Date31 March 2015,31 December 2013,30 June 2015
Celex Number32007R1234
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj
Published date16 November 2007
Date22 October 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 16 November 2007
L_2007299IT.01000101.xml
16.11.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 299/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l’attuazione di una politica agricola comune (di seguito «PAC»), la quale dovrebbe comprendere, in particolare, un’organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito «OCM»), che può assumere, conformemente all’articolo 34 del trattato, forme diverse a seconda dei prodotti.
(2) Da quando è stata introdotta la PAC, il Consiglio ha istituito ventuno OCM per ogni prodotto o gruppo di prodotti, ciascuna delle quali è retta da un apposito regolamento di base del Consiglio:
regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (2),
regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti enumerati nell’allegato II del trattato (3),
regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (4),
regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (5),
regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (6),
regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (7),
regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (8),
regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (9),
regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (10),
regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (11),
regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12),
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (13),
regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (14),
regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (15),
regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (16),
regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (17),
regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (18),
regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola (19),
regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (20),
regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (21),
regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (22).
(3) Il Consiglio ha inoltre adottato tre regolamenti recanti norme specifiche per taluni prodotti, senza peraltro istituire un’OMC per questi prodotti:
regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell’alcole etilico di origine agricola (23),
regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura (24),
regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (25).
(4) I succitati regolamenti (di seguito «regolamenti di base») sono spesso corredati di un corollario di altri regolamenti del Consiglio. La maggior parte dei regolamenti di base presentano una struttura identica e hanno numerose disposizioni in comune, come, in particolare, quelle sugli scambi con i paesi terzi e le disposizioni generali, ma anche, in una certa misura, le norme relative al mercato interno. Spesso i regolamenti di base recano soluzioni diverse a problemi uguali o simili.
(5) Da un certo tempo la Comunità persegue l’obiettivo di semplificare il contesto normativo della PAC. In questa prospettiva è stato istituito un quadro giuridico orizzontale di tutti i pagamenti diretti, che accorpa una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime di pagamento unico, con l’adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (26). È opportuno applicare tale approccio anche ai regolamenti di base. In questo contesto, le norme contenute in tali regolamenti dovrebbero essere accorpate in un unico quadro giuridico, sostituendo, ove possibile, l’impostazione settoriale con una orizzontale.
(6) Alla luce delle suesposte considerazioni, i regolamenti di base dovrebbero essere abrogati e sostituiti con un regolamento unico.
(7) Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell’ambito della PAC. Il presente regolamento dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non dovrebbe quindi abrogare o modificare gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio, né dovrebbe prevedere nuovi strumenti o misure.
(8) In quest’ottica, il presente regolamento non dovrebbe includere le parti delle OCM che sono attualmente soggette a riforme politiche, come ad esempio più parti dei settori degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e vitivinicolo. Le disposizioni dei rispettivi regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999 dovrebbero quindi essere incorporate nel presente regolamento solo nella misura in cui non sono interessate da una riforma della politica comunitaria in quei settori. Le disposizioni sostanziali di tali OCM dovrebbero essere incorporate solamente una volta che saranno state messe in atto le rispettive riforme.
(9) Le OCM nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, della banana, del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché dei bachi da seta prevedono campagne di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. Nel presente regolamento si dovrebbero quindi inserire le campagne vigenti per tali settori.
(10) Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, in concomitanza con l’introduzione dei regimi di sostegno diretto, è stato messo a punto un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori. Tali misure di sostegno consistono nell’intervento pubblico o nell’erogazione di aiuti per l’ammasso privato di prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, nonché delle carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, occorre pertanto mantenere in vigore le misure di sostegno dei prezzi previste dagli strumenti adottati in passato, senza modificare sostanzialmente la disciplina giuridica preesistente.
(11) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni concernenti le suddette misure, mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tale scopo è necessario distinguere tra prezzi di riferimento e prezzi d’intervento.
(12) Le OCM nei settori dei cereali, delle carni bovine e del latte e prodotti
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