Commission Implementing Regulation (EU) No 154/2014 of 19 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance extract from tea tree Text with EEA relevance

Coming into Force12 March 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0154
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/154/oj
Published date20 February 2014
Date19 February 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 050, 20 February 2014
L_2014050IT.01000701.xml
20.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 154/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva estratto di melaleuca alternifolia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva estratto di melaleuca alternifolia era stata inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) in conformità alla procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è stata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).
(2) In data 16 dicembre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il proprio parere sul progetto di relazione di riesame della sostanza attiva estratto di melaleuca alternifolia (6). L’Autorità ha inviato al notificante il proprio parere sull’estratto di melaleuca alternifolia. La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame riguardante l’estratto di melaleuca alternifolia. Il progetto di relazione di riesame e il parere dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e in data 13 dicembre 2013 approvati come relazione di riesame della Commissione sull’estratto di melaleuca alternifolia.
(3) Si conferma che la sostanza attiva estratto di melaleuca alternifolia è da considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4) A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.
(5) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va modificato di conseguenza.
(6) Occorre concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti estratto di melaleuca alternifolia.
(7) Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti estratto di melaleuca alternifolia, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve terminare al più tardi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti estratto di melaleuca alternifolia come sostanza attiva entro il 12 settembre 2014.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del...

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