Directive 98/7/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 amending Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

Coming into Force21 April 1998
End of Effective Date11 May 2010
Celex Number31998L0007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/7/oj
Published date01 April 1998
Date16 February 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 101, 01 April 1998
EUR-Lex - 31998L0007 - IT

Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 01/04/1998 pag. 0017 - 0023


DIRETTIVA 98/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, è opportuno utilizzare un unico metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo nell'insieme della Comunità europea;

considerando che l'articolo 5 della direttiva del Consiglio 87/102/CEE (4) dispone l'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;

considerando che, ai fini dell'instaurazione di tale metodo unico, è auspicabile elaborare una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e per determinare le componenti del costo del credito da prendere in considerazione nel calcolo mediante l'indicazione dei costi che non devono essere presi in considerazione;

considerando che l'allegato II della direttiva 87/102/CEE ha introdotto una formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e che l'articolo 1 bis, paragrafo 2 della stessa direttiva stabilisce le spese escluse dal calcolo del costo totale del credito al consumatore;

considerando che, per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri che, anteriormente al 1° marzo 1990, applicavano normative che permettevano l'utilizzazione, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, di un'altra formula matematica, hanno potuto continuare ad applicare tali disposizioni;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione che rende possibile, in base alle esperienze acquisite, l'applicazione di una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;

considerando che, poiché nessuno Stato membro si è avvalso dell'articolo 1 bis, paragrafo 3 della direttiva 87/102/CEE, che consentiva di non prendere in considerazione determinate spese nel calcolo del tasso annuo effettivo globale in alcuni Stati membri, tale articolo è ormai superato;

considerando che è necessaria l'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale;

considerando che si ritiene che un anno sia costituito da 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi uguali; che si ritiene che un mese uguale sia costituito da 30,41666 giorni;

considerando che è auspicabile che i consumatori possano riconoscere i termini usati in altri Stati membri per indicare il...

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