Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 on the co-ordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health

Coming into Force19 March 1964
End of Effective Date29 April 2006
Celex Number31964L0221
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1964/221/oj
Published date04 April 1964
Date25 February 1964
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 56, 4 avril 1964
EUR-Lex - 31964L0221 - IT 31964L0221

Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica

Gazzetta ufficiale n. 056 del 04/04/1964 pag. 0850 - 0857
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0117
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0036


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (64/221/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 56 paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1) e in particolare l'articolo 47,

Vista la direttiva del Consiglio del 16 agosto 1961 in materia di procedura e di pratiche amministrative relative all'ingresso, all'occupazione ed al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro, (1)GU n. 57 del 26.8.1961, pag. 1073/61.

nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità (1).

Visti i Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (2) ed in particolare il titolo II,

Vista la direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi (3),

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (4),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

Considerando che il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per gli stranieri e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, deve riguardare, in primo luogo, le condizioni dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini degli Stati membri, sia che questi si trasferiscano all'interno della Comunità in qualità di lavoratori indipendenti o salariati, sia in qualità di destinatari di servizi;

Considerando che tale coordinamento presuppone, in particolare, un ravvicinamento delle procedure seguite in ciascuno Stato membro per far valere motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica in materia di trasferimento e soggiorno degli stranieri;

Considerando che è opportuno offrire in ogni Stato membro, ai cittadini degli altri Stati membri, idonei mezzi di ricorso avverso gli atti amministrativi in questo settore;

Considerando che l'enumerazione delle malattie e delle infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, sarebbe poco pratica e difficilmente esauriente e che è sufficiente riunire le affezioni per gruppi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva riguardano i cittadini di uno Stato membro che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della Comunità allo scopo di esercitare un'attività salariata o non salariata o in qualità di destinatari di servizi.

2. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei riguardi del coniuge e dei familiari che rispondono alle condizioni previste dai regolamenti e dalle direttive adottati in questo settore in esecuzione del Trattato.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda i provvedimenti relativi all'ingresso sul territorio, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, o all'allontanamento dal territorio, che sono adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

Articolo 3

1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati.

2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3. La scadenza del documento d'identità che ha permesso l'ingresso nel paese ospitante e il rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

4. Lo Stato che ha rilasciato il documento di identità ammetterà senza formalità sul suo territorio il titolare di tale documento, anche se questo sia scaduto e anche se sia contestata la cittadinanza del titolare. (1)GU n. 80 del 13.12.1961, pag. 1513/61. (2)GU n. 2 del 15.1.1962, pagg. 32/62 e 36/62. (3)V. pag. 845/64 della presente GU. (4)GU n. 134 del 14.12.1962, pag. 2861/62. (5)V. pag. 856/64 della presente GU.

Articolo 4

1. Le sole malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto di ingresso nel territorio o di rilascio del primo permesso di soggiorno sono quelle menzionate nell'elenco allegato alla presente direttiva.

2. L'insorgenza di malattie o di infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non può giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, né l'allontanamento dal territorio.

3. Gli Stati membri non possono introdurre nuove disposizioni e pratiche più restrittive di quelle in vigore alla data della notificazione della presente direttiva.

Articolo 5

1. La decisione relativa alla concessione o al diniego del primo permesso di soggiorno deve essere presa nel più breve termine, ed al più tardi entro sei mesi dalla domanda.

L'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno.

2. Il paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può avere carattere sistematico.

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro due mesi.

Articolo 6

I motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato, salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

Articolo 7

Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o il provvedimento di allontanamento dal territorio è notificato all'interessato e deve contenere l'indicazione del termine concesso per lasciare il territorio. Tranne in caso di urgenza, tale termine non può essere inferiore a quindici giorni nel caso di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno, e ad un mese negli altri casi.

Articolo 8

Avverso il provvedimento di diniego di ingresso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, o contro la decisione di allontanamento dal territorio, l'interessato deve avere assicurata la possibilità di esperire i ricorsi consentiti ai cittadini avverso gli atti amministrativi.

Articolo 9

1. Se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo, il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno o quello di allontanamento dal territorio del titolare del permesso di soggiorno è adottato dall'autorità amministrativa, tranne in casi di urgenza, solo dopo aver sentito il parere di una autorità competente del paese ospitante, dinanzi alla quale l'interessato deve poter far valere i propri mezzi di difesa e farsi assistere o rappresentare secondo la procedura prevista dalla legislazione di detto paese.

La suddetta autorità deve essere diversa da quella cui spetta l'adozione dei provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso o di allontanamento dal territorio.

2. Il provvedimento di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno e quello di allontanamento dal territorio prima del rilascio di tale permesso, sono sottoposti, a richiesta dell'interessato, all'esame dell'autorità il cui parere preliminare è previsto al paragrafo 1. L'interessato è allora autorizzato a presentare di persona i propri mezzi di difesa a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a...

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