2004/210/EC: Commission Decision of 3 March 2004 setting up Scientific Committees in the field of consumer safety, public health and the environment (Text with EEA relevance)

Coming into Force03 March 2004
End of Effective Date04 August 2008
Celex Number32004D0210
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/210/oj
Published date04 March 2004
Date03 March 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 66, 04 March 2004
EUR-Lex - 32004D0210 - IT 32004D0210

2004/210/CE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 04/03/2004 pag. 0045 - 0050


Decisione della Commissione

del 3 marzo 2004

che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,

considerando quanto segue:

(1) I comitati scientifici sono stati istituiti con la decisione 97/404/CE della Commissione, del 10 giugno 1997, che istituisce un comitato scientifico direttivo(1) e con la decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari(2).

(2) Le responsabilità del comitato scientifico direttivo (CSD) in relazione alla consulenza scientifica in tema di encefalopatia spongiforme bovina e di encefalopatia spongiforme trasmissibile sono state trasferite all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), istituita con il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(3).

(3) Sono state trasferite all'AESA anche le responsabilità di cinque degli otto comitati scientifici istituiti con la decisione 97/579/CE, in particolare le responsabilità del comitato scientifico dell'alimentazione umana, del comitato scientifico dell'alimentazione animale, del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, del comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica e del comitato scientifico delle piante.

(4) I mandati dei membri dei tre rimanenti comitati scientifici istituiti con la decisione 97/579/CE della Commissione, vale a dire il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori, il comitato scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici e il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, hanno avuto termine. I membri di detti comitati restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

(5) Occorre pertanto sostituire la decisione 97/404/CE della Commissione e la decisione 97/579/CE della Commissione ed abrogare tali atti.

(6) Pareri scientifici adeguati e tempestivi sono fondamentali ai fini delle proposte, delle decisioni e della politica della Commissione in tema di sicurezza dei consumatori, di sanità pubblica e di ambiente.

(7) I pareri formulati dai comitati scientifici su questioni relative alla sicurezza dei consumatori, alla sanità pubblica e all'ambiente devono basarsi sui principi di eccellenza, indipendenza e imparzialità, e trasparenza, quali sviluppati nella comunicazione della Commissione sulla raccolta e l'utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti - "Una migliore base di conoscenze per delle politiche migliori"(4).

(8) È fondamentale che i comitati scientifici utilizzino nel modo migliore le competenze di esperti esterni presenti nell'UE e al di fuori dei suoi confini, se necessario per una questione specifica.

(9) È tempo di riorganizzare la struttura consultiva del comitato scientifico alla luce delle esperienze operative acquisite, dell'istituzione dell'AESA e delle future esigenze di pareri scientifici indipendenti da parte della Commissione. Tale struttura deve possedere la flessibilità necessaria per consigliare la Commissione riguardo a questioni appartenenti a settori di competenza consolidati nonché riguardo a rischi sanitari emergenti e recentemente identificati e a questioni che esulano dalle competenze di altri organismi comunitari di valutazione dei rischi.

(10) La necessità di pareri scientifici indipendenti in ambiti di responsabilità comunitaria nuovi e consolidati di competenza del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori e del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente è destinata probabilmente a crescere.

(11) Il numero di richieste di pareri scientifici del comitato scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici è troppo esiguo per giustificare il suo sussistere come comitato distinto. Considerata la potenziale importanza di questo ambito e segnatamente dei dispositivi medici, occorre tuttavia mantenere la capacità di fornire pareri scientifici grazie ad un comitato scientifico appropriato.

(12) Al fine di rafforzare la loro coerenza scientifica, le sinergie e un approccio multidisciplinare e di minimizzare, nel contempo, la sovrapposizione di responsabilità, occorre ridefinire i settori di competenza dei comitati scientifici e garantire un coordinamento sistematico e strutturato.

(13) È importante che la Commissione adotti un approccio proattivo riguardo alla valutazione tempestiva di rischi emergenti e di altri rischi recentemente identificati,

DECIDE:

Articolo 1

Struttura consultiva e settori di competenza dei comitati scientifici

1. Sono istituiti i seguenti comitati scientifici:

a) il comitato scientifico dei prodotti di consumo (nel seguito "CSPC");

b) il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (nel seguito "CSRSA");

...

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