Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance)

Coming into Force20 June 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R0453
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/453/oj
Published date31 May 2010
Date20 May 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 133, 31 May 2010
L_2010133IT.01000101.xml
31.5.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133/1

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) Le schede di dati di sicurezza sono un metodo efficace e bene accettato per fornire informazioni su sostanze e miscele nella Comunità e sono diventate parte integrante del sistema di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.
(2) Al fine di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo proteggere la salute umana e l’ambiente, nell’ambito delle Nazioni Unite, nel corso di un processo durato oltre dieci anni, sono stati accuratamente definiti criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura sui quali si basa il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, di seguito «GHS»).
(3) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) armonizza le disposizioni e i criteri per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all’interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del GHS.
(4) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (3) e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (4), sono state modificate più volte. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE saranno sostituite nel corso di un periodo transitorio durante il quale le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1272/2008 a decorrere dal 1o dicembre 2010 e le miscele a decorrere dal 1o giugno 2015, sebbene dal 1o dicembre 2010 al 1o giugno 2015 sia prescritta la classificazione delle sostanze in applicazione sia della direttiva 67/548/CEE che del regolamento (CE) n. 1272/2008. Entrambe le direttive saranno completamente abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1o giugno 2015.
(5) Di conseguenza l’allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 va modificato per adeguarlo ai criteri di classificazione e ad altre disposizioni pertinenti previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
(6) Le prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 vanno inoltre adeguate tenendo conto delle norme relative alle schede di dati di sicurezza del GHS, affinché il triplice meccanismo di classificazione, etichettatura e schede di dati di sicurezza possa svolgere il suo ruolo attraverso l’interazione delle sue componenti.
(7) Le schede di dati di sicurezza così modificate devono continuare a costituire un elemento importante della comunicazione del pericolo e a fornire un meccanismo per la trasmissione di adeguate informazioni sulla sicurezza di sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione secondo la legislazione comunitaria applicabile, nonché di talune sostanze e miscele che non soddisfano detti criteri, sulla base di informazioni contenute nelle pertinenti relazioni sulla sicurezza chimica, lungo la catena di approvvigionamento fino all’utilizzatore immediatamente a valle.
(8) La prescrizione relativa all’inclusione, nelle schede di dati di sicurezza, della classificazione e dell’etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze e le miscele, come modificata dal presente regolamento, va attuata seguendo l’applicazione scaglionata delle prescrizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Di conseguenza, dato che la classificazione e la comunicazione del pericolo per le miscele dipendono dalla classificazione e dalla comunicazione del pericolo per le sostanze, la prescrizione relativa all’inclusione della classificazione e dell’etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 per le miscele va applicata solo dopo la prescrizione relativa all’inclusione della classificazione e dell’etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze.
(9) I fornitori di miscele che optano per l’applicazione, su base volontaria, sia della classificazione che dell’etichettatura in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima del 1o giugno 2015, devono fornire nelle schede di dati di sicurezza pertinenti la classificazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, unitamente alla classificazione in applicazione della direttiva 1999/45/CE.
(10) Affinché i fornitori di miscele che non optano per la possibilità di applicare in anticipo sia la classificazione che l’etichettatura in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 possano classificare ed etichettare correttamente dette miscele, le schede di dati di sicurezza per le sostanze recanti le informazioni sulla classificazione e sull’etichettatura in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 devono fornire, prima del 1o giugno 2015, anche le informazioni sulla classificazione in conformità della direttiva 67/548/CEE.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) a decorrere dal 1o dicembre 2010:
a) l’allegato II è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;
b) all’allegato VI, punto 3.7, nel titolo le parole «(cfr. punto 16 della scheda di dati di sicurezza)» sono sostituite da «(cfr. sezione 1 della scheda di dati di sicurezza)»;
2) a decorrere dal 1o giugno 2015 l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1. Fino al 1o dicembre 2010 i fornitori di sostanze che applicano l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono applicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall’articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

2. Fino al 1o dicembre 2010 i fornitori di miscele possono applicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall’articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

3. Fino al 1o giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono applicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall’articolo 1, punto 2, del presente regolamento.

4. Fino al 1o giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza la classificazione delle sostanze indicate in tale sottosezione in conformità della direttiva 67/548/CEE, comprese l’indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e le frasi R, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.

5. Fino al 1o giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 2.1 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, la classificazione della miscela in conformità della direttiva 1999/45/CE, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Fino al 1o giugno 2015, i fornitori di miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni uguali o superiori al più basso tra i valori elencati al punto 3.2.1, lettera a), dell’allegato II del presente regolamento oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.1 dello stesso allegato.

Fino al 1o giugno 2015, i fornitori di miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di...

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