Commission Regulation (EC) No 1784/2006 of 4 December 2006 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of processing agents

Coming into Force25 December 2006
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32006R1784
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1784/oj
Published date05 December 2006
Date04 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 05 December 2006
L_2006337IT.01000301.xml
5.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso degli agenti di fabbricazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 2, sedicesimo trattino, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Il tetracloruro di carbonio (CTC), sostanza che riduce lo strato di ozono, figura tra le sostanze controllate del gruppo IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000 ed è pertanto soggetto alle restrizioni d'uso previste dal regolamento.
(2) Tenuto conto delle nuove informazioni e sviluppi tecnici riferiti dalla task force sugli agenti di fabbricazione del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono nella relazione dell’ottobre 2004 (2), nel corso della diciassettesima riunione delle parti del dicembre 2005 le parti del protocollo hanno adottato la decisione XVII/7 (3). In particolare, quest’ultima decisione aggiunge il CTC alla tabella A, modificata, della decisione X/14 quale agente di fabbricazione per la produzione di cianocobalamina radiomarcata, farmaco medicinale impiegato per la diagnosi delle possibili cause di carenza di vitamina B12.
(3) Attualmente l’uso di CTC come agente di fabbricazione per la produzione di cianocobalamina radiomarcata è vietato all’interno della Comunità dal regolamento (CE) n. 2037/2000. Per consentire questo impiego particolare, secondo quanto stabilito dalla suddetta decisione adottata di recente nell’ambito del protocollo di Montreal, è necessario modificare l’allegato VI del regolamento.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento...

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