Regulation (EEC) No 1191/69 of the Council of 26 June 1969 on action by Member States concerning the obligations inherent in the concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway

Coming into Force01 July 1969
End of Effective Date02 December 2012,02 December 2009
Celex Number31969R1191
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1969/1191/oj
Published date28 June 1969
Date26 June 1969
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 156, 28 juin 1969
EUR-Lex - 31969R1191 - IT

Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 28/06/1969 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0258
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0276
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0131
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0131


++++

( 1 ) GU n . 88 del 24 . 5 . 1965 , pag . 1500/65 .

( 2 ) GU n . C 27 del 28 . 3 . 1968 , pag . 18 .

( 3 ) GU n . C 49 del 17 . 5 . 1968 , pag . 15 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1191/69 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1969

relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia , su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea , in particolare gli articoli 75 e 94 ,

vista la decisione del Consiglio , del 13 maggio 1965 , relativa all'armonizzazione de alcune disposizione che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari , su strada e per vie navigabili ( 1 ) ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che uno degli obiettivi della politica comune comune dei trasporti è l'eliminazione delle disparita create dall'imposizione alle imprese di trasporto , da parte degli Stati membri , di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico che possono falsare in misura sostanziale le condizioni di concorrenza ;

considerando che e quinai necessario sopprimere gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento ; che , tuttavia , il mantenimento di tali obblighi è indispensabile in alcuni casi per assicurare la fornitura di servizi di trasporto sufficiente ; che tale fornitura si valuta in funzione dell'offerta e della domanda di trasporto esistenti , nonche delle esigenze della collettivita ;

considerando che tali misure di soppressione non si estendono ai prezzi e alle condizioni di trasporto imposte alle imprese nel settore dei trasporti di persone a favore di una o più categorie sociali particolari ;

considerando che , per l'applicazione di tali misure , e necessario definire i vari obblighi di servizio pubblico di cui al presente regolamento ; che tali obblighi comprendono l'obbligo di esercizio , l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario ;

considerando che e necessario lasciare agli Stati membri l'iniziativa di adottare misure di soppressione o di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico ; che , tuttavia , poichè tali obblighi potrebbero comportare oneri per le imprese di trasporto , queste devono poter presentare le relativa domande di soppressione alle competenti autorita degli Stati membri ;

considerando l'opportunità di prevedere che le imprese di trasporto possano presentare domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico soltanto ove tali obblighi comportino per le stesse svantaggi economici determinati secondo metodi comuni definiti nel presente regolamento ;

considerando che , ai fini del miglioramento dell'esercisio , le imprese di trasporto devono avere la possibilità di proporre nelle loro domande , l'utilizzazione di un'altra tecnica di trasporto più idonea al traffico ;

considerando che , nel decidere il mantenimento di obblighi di servizio pubblico , le autorità competenti degli Stati membri devono potere subordinare la loro decisione a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni in causa ; che è necessario che le autorita competenti , decidendo la soppressione di un obbligo di servizio pubblico , possano tuttavia prevedere l'istituzione di un servizio sostitutivo , allo scopo di garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto ;

considerando che , per tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri , è opportuno istituire una procedura comunitaria per il caso in cui la soppressione di un obbligo d'esercizio o di trasporto sia tale da interferire con gli interessi di un altro Stato membro ;

considerando che , al fine consetire un'adeguata organizzazione dell'esame delle domande intese alla soppressione degli obblighi di servizio pubblico presentate dalle imprese , e opportuno fissare il termine entro il quale tali domande debbono essere presentate , nonche il termine entro il quale esse vanno esaminate dagli Stati membri ;

considerando che , ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio , del 13 maggio 1965 , relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti forroviari , su strada e per vei navigabili , il mantenimento di un obbligo di servizio pubblico definito nel presente regolamento , deciso dalle autorita competenti , comporta l'obbligo di compensare gli oneri che ne derivano per le imprese di trasporto ;

considerando che il dirrito delle imprese di trasporto alla compensazione degli oneri deve sorgere a decorere dalla decisione degli Stati membri di mantenere un obbligo di servizio pubblico ; che , tuttavia , in considerazione del carattere annuale del bilancio , tale diritto non puo sorgere nel periodo iniziale di applicazione del presente regolamento , anteriormente al 1 gennaio 1971 , e che tale data puo essere prorogata in rapporto ad eventuali proroghe dei termini fissati per l'esame delle domande delle imprese di trasporto ;

considerando che , peraltro , l'articolo 6 della decisione del Consiglio , del 13 maggio 1965 , relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti...

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