2004/259/EC: Council Decision of 19 February 2004 concerning the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol to the 1979 Convention on Long Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants

Coming into Force19 February 2004
End of Effective Date31 December 9999
Published date19 March 2004
Celex Number32004D0259
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/259/oj
Date19 February 2004
Date of Signature19 February 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 81, 19 March 2004
EUR-Lex - 32004D0259 - IT

2004/259/CE: Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 19/03/2004 pag. 0035 - 0036


Decisione del Consiglio

del 19 febbraio 2004

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

(2004/259/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

(2) Il 24 giugno 1998 la Comunità ha firmato ad Århus il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in seguito denominato "il protocollo").

(3) L'obiettivo del protocollo è di limitare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti che hanno effetti nocivi significativi sulla salute umana o sull'ambiente a causa del loro trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

(4) Il protocollo prevede, in linea di principio, la cessazione o la riduzione della produzione e dell'uso di tredici sostanze considerate come inquinanti organici persistenti. Le parti devono inoltre adottare misure efficaci per ridurre o stabilizzare le emissioni totali annue di alcune sostanze.

(5) Il protocollo è aperto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti della convenzione.

(6) Poiché gran parte delle disposizioni del protocollo riguardano la tutela...

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