2006/507/CE: Décision du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Coming into Force14 October 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32006D0507
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/507/oj
Published date31 July 2006
Date14 October 2004
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 209, 31 luglio 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 209, 31 juillet 2006
31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 209/1

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2004

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

(2006/507/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 174 del trattato, uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali a livello regionale o mondiale.
(2) Nel 1998 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati per una convenzione sugli inquinanti organici persistenti, sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. La Commissione ha partecipato ai negoziati insieme agli Stati membri.
(3) La convenzione sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è stata adottata a Stoccolma il 22 maggio 2001.
(4) La convenzione prevede un insieme di regole, basate sul principio di precauzione, per porre fine alla produzione, all’uso, all’importazione e all’esportazione di un primo gruppo di dodici inquinanti organici persistenti considerati prioritari, per garantire la gestione e lo smaltimento di tali sostanze in condizioni di sicurezza e per eliminare o ridurre le emissioni derivanti dalla produzione non intenzionale di alcuni inquinanti organici persistenti. La convenzione stabilisce inoltre le regole per l’inclusione di nuove sostanze chimiche nel proprio ambito di applicazione.
(5) La Comunità, gli allora quindici Stati membri e otto dei nuovi Stati membri hanno firmato la convenzione nel corso di una conferenza dei plenipotenziari tenutasi a Stoccolma il 22 e 23 maggio 2001.
(6) La convenzione è aperta alla ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.
(7) Secondo la convenzione, nello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione medesima.
(8) La Comunità ha già adottato strumenti concernenti materie disciplinate dalla convenzione, tra cui il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (3), il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (4) e la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (5).
(9) La convenzione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale della Comunità. È quindi opportuno che la Comunità proceda quanto prima alla sua approvazione.
(10) In caso di adozione di una modifica degli allegati A, B o C o dei nuovi allegati della convenzione, la Commissione dovrebbe prevederne il recepimento nell’ambito del regolamento (CE) n. 850/2004 o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente. In caso di mancato recepimento della modifica entro un anno dalla data in cui il depositario ne ha comunicato l’adozione, la Commissione dovrebbe di conseguenza darne notifica al depositario per evitare situazioni di inadempimento,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, di seguito «la convenzione».

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. In caso di mancato recepimento di una modifica degli allegati A, B o C o di nuovi allegati della convenzione negli allegati del regolamento (CE) n. 850/2004 o di qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente, entro un anno dalla data in cui il depositario ne ha comunicato l’adozione, la Commissione ne dà notifica al depositario a norma dell’articolo 22 della convenzione.

2. In caso di recepimento di una modifica degli allegati A, B o C o di nuovi allegati della convenzione successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione provvede a ritirare immediatamente la notifica.

Articolo 3

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della convenzione.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all’allegato della presente decisione, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1) GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 495.

(2) GU C 32 del 5.2.2004, pag. 45.

(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(4) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 9).

(5) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.


ALLEGATO

Dichiarazione della Comunità europea a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, della convenzione

La Comunità europea dichiara di essere competente, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare dell'articolo 175, a stipulare accordi internazionali in materia ambientale, e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
protezione della salute umana,
uso accorto e razionale delle risorse naturali,
promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

La Comunità dichiara inoltre di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che provvederà a trasmettere alla Conferenza delle parti e ad aggiornare, ove opportuno, l'elenco di tali strumenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione.

La Comunità è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

L'esercizio delle competenze comunitarie è per sua natura soggetto a continua evoluzione.



31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 209/3

TRADUZIONE

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

RICONOSCENDO che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici;

CONSAPEVOLI dei problemi sanitari, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, e in particolare dell'impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future;

RICONOSCENDO che gli ecosistemi e le comunità indigene dell'Artico sono particolarmente minacciati dalla bioamplificazione degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione degli alimenti tradizionali di queste popolazioni è un problema di salute pubblica;

CONSAPEVOLI della necessità di un'azione a livello mondiale contro gli inquinanti organici persistenti;

MEMORI della decisione 19/13 C, del 7 febbraio 1997, del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di intraprendere un'azione internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso misure dirette a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti;

RICHIAMANDO le pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, e in particolare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11;

RICHIAMANDO altresì le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21;

RICONOSCENDO che l'approccio precauzionale anima tutte le parti ed è incorporato nella presente convenzione;

RICONOSCENDO che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente concorrono al medesimo obiettivo;

RIAFFERMANDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale;

TENENDO CONTO delle condizioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo...

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