Council Directive 71/320/EEC of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and of their trailers

Coming into Force30 July 1971
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31971L0320
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1971/320/oj
Published date06 September 1971
Date26 July 1971
Official Gazette PublicationOfficial Journal#of the#European Communities#I#1971(III),Journal officiel des Communautés européennes, L 202, 6 septembre 1971
EUR-Lex - 31971L0320 - IT

Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 06/09/1971 pag. 0037 - 0074
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0038
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0666
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0038
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0746 - 0783
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0176
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0053
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0053
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 001 pag. 163 - 200
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 001 pag. 163 - 200
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 001 pag. 163 - 200
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 001 pag. 163 - 200
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 001 pag. 163 - 200
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 001 pag. 163 - 200
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 001 pag. 163 - 200
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 001 pag. 163 - 200
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 001 pag. 163 - 200


Direttiva del Consiglio

del 26 luglio 1971

per il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

(71/320/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro la frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3];

considerando che le disposizioni armonizzate devono garantire la sicurezza della circolazione stradale in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici e che rientri in una delle seguenti categorie internazionali:

a) Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata:

- Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate;

- Categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate;

b) Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata:

- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate;

- Categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate;

- Categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo superiore a 12 tonnellate;

c) Categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi):

- Categoria O1: rimorchi con peso massimo non superiore a 0,75 tonnellate;

- Categoria O2: rimorchi con peso massimo superiore a 0,75 tonnellate, ma non superiore a 3,5 tonnellate;

- Categoria O3: rimorchi con peso massimo superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 10 tonnellate;

- Categoria O4: rimorchi con peso massimo superiore a 10 tonnellate.

2. Per quanto concerne la categoria M, i veicoli articolati composti di due elementi inseparabili ma articolati vengono considerati come costituenti un solo veicolo.

3. Per quanto concerne le categorie M ed N, nel caso di motrice destinata ad agganciare un semirimorchio, il peso massimo di cui si deve tener conto per la classificazione del veicolo è il peso della motrice in ordine di marcia aumentato del peso massimo trasferito su di essa dal semirimorchio ed aumentato, se del caso, del peso massimo del carico proprio della motrice stessa.

4. Per quanto riguarda la categoria N, sono assimilate a merci le apparecchiature e gli impianti montati su taluni veicoli speciali non destinati al trasporto di persone (carri gru, carri attrezzi, veicoli pubblicitari ecc.).

5. Per quanto riguarda la categoria O, nel caso di semirimorchio, il peso massimo di cui si deve tener conto per la classificazione del veicolo è il peso trasmesso a terra dall'asse o dagli assi del semirimorchio agganciato alla motrice e caricato al massimo.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i suoi dispositivi di frenatura, se tale veicolo è munito dei dispositivi previsti dagli allegati da I a VIII e se detti dispositivi rispondono alle prescrizioni contenute in questi stessi allegati.

Articolo 3

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul prototipo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 4

Fino all'entrata in vigore di una direttiva particolare che definisca la nozione di "autobus urbano", questi veicoli restano soggetti alla prova del tipo II bis descritta all'allegato II se il loro peso massimo supera 10 tonnellate.

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni del punto 2.2.1.4. dell'allegato I sono applicabili anche ai veicoli diversi da quelli delle categorie M3 e N3 a decorrere dal 1o ottobre 1974.

3. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Moro

[1] GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.

[2] GU n. C 100 del 1o. 8. 1969, pag. 3.

[3] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

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ALLEGATO I

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO

1. DEFINIZIONI

1.1. "Tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di frenatura"

Per "tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di frenatura" si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:

1.1.1. dei veicoli a motore,

1.1.1.1. categoria del veicolo, come definita all'articolo 1 della direttiva

1.1.1.2. peso massimo, come definito al punto 1.14

1.1.1.3. ripartizione del peso sugli assi

1.1.1.4. velocità massima per costruzione

1.1.1.5. dispositivi di frenatura di tipo differente, in particolare presenza o meno dell'equipaggiamento per la frenatura del rimorchio

1.1.1.6. numero e disposizione degli assi

1.1.1.7. tipo di motore

1.1.1.8. numero dei rapporti e loro demoltiplicazione

1.1.1.9. rapporto(i) al (ai) ponte(i) dell'asse (degli assi) propulsore (i)

1.1.1.10. dimensioni dei pneumatici

1.1.2. dei rimorchi,

1.1.2.1. categoria del veicolo, come definito all'articolo 1 della direttiva

1.1.2.2. peso massimo, come definito al punto 1.14

1.1.2.3. ripartizione del peso sugli assi

1.1.2.4. dispositivi di frenatura di tipo differente

1.1.2.5. numero e disposizione degli assi

1.1.2.6. dimensione dei pneumatici

1.2. "Dispositivo di frenatura"

Per "dispositivo di frenatura" si intende il complesso di organi che hanno la funzione di diminuire od annullare progressivamente la velocità di un veicolo in marcia, oppure di mantenerlo immobile se esso è già fermo. Tali funzioni sono specificate al punto 2.1.2. Il dispositivo è costituito dal comando, dalla trasmissione e dal freno propriamente detto.

1.3. "Frenatura moderabile"

Per "frenatura moderabile" si intende una frenatura durante la quale, all'interno del campo di funzionamento normale del dispositivo, sia al...

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