Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force27 June 2019
Published date27 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/2019-06-27
Celex Number02013R0575-20190627
Date27 June 2019
CourtProvisional data,Datos provisionales,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Données provisoires
TESTO consolidato: 32013R0575 — IT — 27.06.2019

02013R0575 — IT — 27.06.2019 — 006.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 dell'27.6.2013, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/62 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2014 L 11 37 17.1.2015
►M2 REGOLAMENTO (UE) 2016/1014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 L 171 153 29.6.2016
►M3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2188 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2017 L 310 1 25.11.2017
►M4 REGOLAMENTO (UE) 2017/2395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 L 345 27 27.12.2017
►M5 REGOLAMENTO (UE) 2017/2401 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 L 347 1 28.12.2017
M6 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/405 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017 L 74 3 16.3.2018
►M7 REGOLAMENTO (UE) 2019/630 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 L 111 4 25.4.2019
►M8 REGOLAMENTO (UE) 2019/876 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 L 150 1 7.6.2019


Rettificato da:

C1 Rettifica, GU L 208, 2.8.2013, pag. 68 (575/2013)
►C2 Rettifica, GU L 321, 30.11.2013, pag. 6 (575/2013)
►C3 Rettifica, GU L 020, 25.1.2017, pag. 2 (575/2013)




▼B

▼C2

REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)



PARTE UNO

DISPOSIZIONI GENERALI



TITOLO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

▼M8

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

a) requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;

c) requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

d) obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);

e) obblighi di informativa al pubblico.

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Poteri di vigilanza

1. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.

2. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e al presente regolamento.

3. Per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai fondi propri e passività ammissibili, le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano.

4. Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consigli ( 2 ) e la Banca centrala europeo per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 ( 3 ), assicurano lo scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti.

▼C2

Articolo 3

Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti

Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «ente creditizio», un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

2) «impresa di investimento», un persona secondo la definzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE che è soggetta agli obblighi stabiliti da tale direttiva, ad eccezione:

a) degli enti creditizi;

b) delle imprese locali;

c) delle imprese che non sono autorizzate a prestare servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5, di tale direttiva e che non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti;

3) «ente», un ente creditizio o un'impresa di investimento;

4) «impresa locale», un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa sia assunta dai partecipanti diretti dei mercati medesimi;

5) «impresa di assicurazione», un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 4 );

6) «impresa di riassicurazione», un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

▼M8

7) «organismo di investimento collettivo» o «OIC», un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), o un fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );

▼C2

8) «organismo del settore pubblico», un ente amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è posseduta da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi gli enti autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;

9) «organo di amministrazione», un organo di amministrazione secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE

10) «alta dirigenza», alta dirigenza secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;

11) «rischio sistemico», un rischio sistemico secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;

12) «rischio di modello», un rischio di modello secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE;

▼M5

13) «cedente», un cedente ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402 ( 7 );

14) «promotore», un promotore ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/2402;

▼M5

14 bis) «prestatore originario», un prestatore originario ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2017/2402;

▼C2

15) «impresa madre»:

a) un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b) ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione II, e del titolo VIII della direttiva 2013/36/UE e della parte cinque del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

16) «filiazione»:

a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

b) un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

Le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;

17) «succursale», una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità...

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