Council Directive 73/23/EEC of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Coming into Force21 February 1973
End of Effective Date15 January 2007
Celex Number31973L0023
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1973/23/oj
Published date26 March 1973
Date19 February 1973
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 77, 26 March 1973
EUR-Lex - 31973L0023 - IT 31973L0023

Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 26/03/1973 pag. 0029 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0167
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0167
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0182
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0182


IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le disposizioni in vigore negli Stati membri a tutela della sicurezza nell'impiego del materiale elettrico adoperato entro taluni limiti di tensione, sono basate su differenti concezioni, il che ha per risultato di ostacolare gli scambi;

considerando che, in alcuni Stati membri e per alcuni materiali elettrici, il legislatore, per conseguire tale obiettivo di sicurezza, fa ricorso a misure di prevenzione e di repressione mediante norme imperative;

considerando che, in altri Stati membri, il legislatore, per conseguire il medesimo obiettivo, rimanda alle norme tecniche elaborate da istituti di normalizzazione; che questo sistema presenta il vantaggio di un rapido adattamento al progresso tecnico senza peraltro trascurare le esigenze della sicurezza;

considerando che taluni Stati membri procedono ad operazioni di carattere amministrativo volte a riconoscere le norme; che tale riconoscimento non pregiudica in alcun modo il contenuto tecnico delle norme, né limita le loro condizioni di utilizzazione; che detto riconoscimento non può pertanto modificare gli effetti attribuiti, dal punto di vista comunitario, ad una norma armonizzata e pubblicata;

considerando che, sul piano comunitario, deve esistere la libera circolazione del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde ad alcune esigenze in materia di sicurezza riconosciute in tutti gli Stati membri; che, senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la prova dell'osservanza di queste esigenze può esser data dal rinvio a norme armonizzate che le concretano; che queste norme armonizzate devono essere stabilite di comune accordo da organismi che sono notificati da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione e devono essere oggetto di una vasta pubblicità; che tale armonizzazione deve permettere l'eliminazione, sul piano degli scambi, degli inconvenienti risultanti dalle divergenze fra norme nazionali;

considerando che, senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la conformità del materiale elettrico a tali norme armonizzate può essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di attestati sotto la responsabilità degli organismi competenti, oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore; che tuttavia, allo scopo di facilitare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, gli Stati membri devono riconoscere tali marchi o attestati o la summenzionata dichiarazione quali elementi di prova; che, a tal fine, a detti marchi o attestati dovrà esser data pubblicità, in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che, per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può essere assicurata, in via transitoria, ricorrendo alle norme o alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate da altri organismi internazionali o da uno...

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