Commission Regulation (EC) No 1857/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No 70/2001

Coming into Force05 January 2007,01 January 2007
End of Effective Date30 June 2014
Celex Number32006R1857
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1857/oj
Published date16 December 2006
Date15 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 358, 16 December 2006
L_2006358IT.01000301.xml
16.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

dopo aver pubblicato un progetto del presente regolamento,

dopo aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (2), non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
(3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (3). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.
(4) Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. La politica dello sviluppo rurale deve essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone.
(5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle difficoltà che possono incontrare sul mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati a norma del presente regolamento dovrà essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Questa tendenza dovrà essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relative alle piccole e medie imprese.
(6) La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese. Esistono tuttavia notevoli differenze tra la struttura della produzione primaria, da un lato, e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dall'altro. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli risulta spesso simile a quella dei prodotti industriali. Appare pertanto più appropriato adottare un approccio differente per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, applicando a tali attività le norme relative ai prodotti industriali. Di conseguenza e contrariamente all'approccio adottato nel regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (4), appare utile istituire un regolamento di esenzione mirato alle necessità specifiche della produzione agricola primaria.
(7) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (5), e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (6), hanno introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario.
(8) Il presente regolamento intende esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto e gli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
(9) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo non dovrà esentare gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nell'ambito di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.
(10) Il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
(11) Al fine di eliminare le differenze atte a provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di «piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve corrispondere a quella riportata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.
(12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
(13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet.
(14) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento deve applicarsi esclusivamente alle misure di aiuto trasparenti, ossia misure di aiuto per le quali sia possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, tassi di interesse agevolati e agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale). I prestiti pubblici sono da considerarsi trasparenti se sono coperti da cauzioni normali e non implicano un rischio anormale, per cui si ritiene che non contengano elementi di garanzia statale. In linea di massima, non sono da considerarsi trasparenti le misure di aiuto che implicano garanzie statali, né i prestiti
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