Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance

Coming into Force17 July 2013
End of Effective Date31 December 9999
Published date27 June 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2013/37/oj
Date26 June 2013
Celex Number32013L0037
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 175, 27 June 2013
L_2013175IT.01000101.xml
27.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/1

DIRETTIVA 2013/37/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) I documenti prodotti dagli enti pubblici degli Stati membri costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l’economia della conoscenza.
(2) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (3), stabilisce un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri.
(3) Le politiche relative all’apertura dei dati, che incoraggiano un’ampia disponibilità e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l’impegno sociale. Questo però presuppone che le decisioni in merito all’autorizzazione o al divieto di riutilizzo di determinati documenti siano adottate secondo condizioni uniformi a livello unionale, che non possono essere garantite se tali condizioni sono lasciate alle diverse norme e pratiche degli Stati membri o degli enti pubblici interessati.
(4) La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all’ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie.
(5) Da quando è stato adottato il primo insieme di norme sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico nel 2003, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si assiste a un’evoluzione costante delle tecnologie per l’analisi, lo sfruttamento e l’elaborazione dei dati. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basate sull’uso, sull’aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme adottate nel 2003 non rispecchiano più questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici.
(6) Contemporaneamente, gli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo di dati pubblici accessibili ai cittadini e alle imprese, andando ben al di là del livello minimo fissato da tale direttiva. Per impedire che norme diverse adottate da Stati membri diversi ostacolino l’offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e per permettere che possano essere riutilizzati insiemi comparabili di dati pubblici per la creazione di applicazioni paneuropee basate su tali dati, è necessaria un’armonizzazione minima per determinare il tipo di dati pubblici disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell’informazione, che sia coerente con il pertinente regime di accesso.
(7) La direttiva 2003/98/CE non prescrive attualmente l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti o l’obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato. Nello stesso tempo la direttiva 2003/98/CE si basa sulle norme nazionali di accesso ai documenti e quindi l’autorizzazione al riutilizzo dei documenti non è obbligatoria ai sensi di detta direttiva qualora l’accesso sia limitato (ad esempio, disposizioni nazionali limitano l’accesso ai cittadini o alle imprese che dimostrano un interesse particolare nell’ottenimento dell’accesso ai documenti) o escluso (ad esempio, disposizioni nazionali escludono l’accesso a causa della natura sensibile dei documenti per motivi, tra l’altro, di sicurezza nazionale, di difesa, di pubblica sicurezza). Alcuni Stati membri hanno esplicitamente collegato il diritto di riutilizzo al diritto di accesso, cosicché tutti i documenti generalmente accessibili sono anche riutilizzabili. In altri Stati membri il legame tra questi due insiemi di norme è meno chiaro e ciò dà luogo a incertezza del diritto.
(8) Occorre pertanto modificare la direttiva 2003/98/CE affinché stabilisca in modo chiaro l’obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. Le modifiche apportate a opera della presente direttiva non cercano di definire o modificare i regimi di accesso all’interno degli Stati membri, che restano di responsabilità di questi ultimi.
(9) Tenendo conto del diritto dell’Unione e degli obblighi internazionali incombenti sugli Stati membri sull’Unione, in particolare nell’ambito della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e dell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un terzo detiene diritti di proprietà intellettuale su un documento in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi e il termine della durata della protezione non è ancora scaduto, tale documento dovrebbe essere considerato, ai fini della presente direttiva, un documento su cui dei terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.
(10) La direttiva 2003/98/CE dovrebbe applicarsi ai documenti la cui fornitura rientra fra i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti negli Stati membri. In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in linea con le comuni prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti pubblici.
(11) La presente direttiva dovrebbe essere attuata e applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4). In particolare, è opportuno notare che, in base a tale direttiva, gli Stati membri devono determinare le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito. Inoltre, uno dei principi di detta direttiva è che dopo la raccolta i dati personali non devono essere ulteriormente trattati in modo incompatibile con gli scopi determinati, espliciti e legittimi per i quali sono stati raccolti.
(12) La direttiva 2003/98/CE non dovrebbe pregiudicare i diritti, compresi i diritti economici e morali, di cui i funzionari degli enti pubblici possono godere in virtù della normativa nazionale.
(13) Occorre inoltre che l’ente pubblico interessato mantenga il diritto a sfruttare qualsiasi documento reso disponibile a fini di riutilizzazione.
(14) È opportuno che l’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE sia esteso alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi.
(15) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Più ampie possibilità di riutilizzo del materiale culturale del settore pubblico dovrebbero, tra l’altro, consentire alle imprese dell’Unione di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.
(16) Le normative e le prassi applicabili negli Stati membri allo sfruttamento delle risorse culturali del settore pubblico differiscono
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