Commission Directive 1999/64/EC of 23 June 1999 amending Directive 90/388/EEC in order to ensure that telecommunications networks and cable TV networks owned by a single operator are separate legal entities (Text with EEA relevance)

Coming into Force30 July 1999
End of Effective Date24 July 2003
Celex Number31999L0064
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/64/oj
Published date10 July 1999
Date23 June 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 10 July 1999
EUR-Lex - 31999L0064 - IT 31999L0064

Direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 10/07/1999 pag. 0039 - 0042


DIRETTIVA 1999/64/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1999

che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/19/CE(2), gli Stati membri sono tenuti ad abolire gradualmente i diritti speciali o esclusivi in materia di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni entro il 1o gennaio 1998, fatti salvi i periodi di transizione supplementari accordati ad alcuni Stati membri. In particolare, a norma dell'articolo 4, come modificato dalla direttiva 95/51/CE(3), gli Stati membri "eliminano tutte le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo e consentono l'impiego di reti via cavo per la prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale"; inoltre "provvedono affinché sia autorizzata a tal fine l'interconnessione delle reti televisive via cavo con la rete pubblica di telecomunicazioni, in particolare l'interconnessione con le linee affittate, e che siano abolite le restrizioni relative all'interconnessione diretta delle reti televisive via cavo da parte dei gestori di queste ultime."

(2) La direttiva 95/51/CE della Commissione ha affrontato due problemi relativi alle imprese cui gli Stati membri hanno riconosciuto il diritto di installare tanto rettelevisive via cavo che reti di telecomunicazioni. In primo luogo, si è rilevato che le imprese in questione vengono a trovarsi in una situazione tale da non avere alcun incentivo ad attirare nuovi utenti sulla rete più adatta alla fornitura di un determinato servizio. In secondo luogo, si è sottolineato che, per introdurre condizioni di concorrenza eque, sarebbero stati spesso necessari provvedimenti particolari per tenere conto delle condizioni specifiche dei mercati interessati. Al momento dell'adozione della direttiva 95/51/CE, la Commissione aveva ritenuto che, vista la diversità di situazione nei vari Stati membri, le autorità nazionali avrebbero potuto meglio valutare le misure più appropriate e in particolare la necessità di separare le attività in oggetto. La Commissione aveva poi ritenuto essenziali, durante le fasi iniziali della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l'accurato controllo delle sovvenzioni interne e la trasparenza contabile. A norma dell'articolo 2 della direttiva 95/51/CE, pertanto, gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che gli organismi di telecomunicazioni i quali forniscono infrastrutture di reti televisive via cavo mantengano separata la contabilità finanziaria relativa alle reti di telecomunicazioni pubbliche da quella relativa alle reti televisive via cavo, nonché da quella relativa alla loro attività di fornitori di servizi di telecomunicazioni. Veniva inoltre enunciato che gli Stati membri dovrebbero imporre almeno una netta separazione della contabilità finanziaria fra le due attività, benché sia preferibile una piena separazione strutturale.

(3) La Commissione aveva inoltre affermato che, in assenza di un sistema concorrente di distribuzione all'utenza domestica, sarebbe stato necessario riesaminare se la separazione della contabilità sia sufficiente per evitare pratiche abusive e valutare se l'abbinamento delle attività non comporti una limitazione della fornitura potenziale di capacità di trasmissione, a scapito dei prestatori di servizi nel territorio in questione ovvero se non sia giustificata l'adozione di ulteriori misure. A tale riguardo l'articolo 2, terzo comma, della direttiva 95/51/CE fa obbligo alla Commissione di procedere anteriormente al 1o gennaio 1998 ad una valutazione globale degli effetti, in relazione...

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