Council Regulation (EC) No 491/2009 of 25 May 2009 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

Coming into Force24 June 2009,01 August 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0491
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/491/oj
Published date17 June 2009
Date25 May 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 154, 17 June 2009
L_2009154IT.01000101.xml
17.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 154/1

REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Per semplificare il quadro normativo della politica agricola comune (PAC), il regolamento (CE) n. 1234/2007 («regolamento unico OCM») (2) ha abrogato e sostituito con un unico atto giuridico tutti i regolamenti che il Consiglio aveva adottato sin dagli inizi della PAC in relazione all’istituzione delle organizzazioni comuni dei mercati di prodotti agricoli o di gruppi di prodotti agricoli.
(2) Come evidenziato nel regolamento unico OCM, tale semplificazione non era intesa a rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell’ambito della PAC. Pertanto, essa non prevedeva di introdurre nuovi strumenti o misure. Il regolamento unico OCM rispecchia quindi le decisioni politiche prese fino alla data della presentazione del suo testo da parte della Commissione.
(3) Parallelamente ai negoziati e all’adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha avviato anche le trattative per una riforma politica del settore del vino, che è sfociata nell’adozione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3). Come specificato nel regolamento unico OCM, inizialmente sono state incorporate in tale regolamento solo le disposizioni del settore vitivinicolo che non erano interessate da una riforma della politica comunitaria. Tali disposizioni sostanziali passibili di riforme politiche dovevano essere incorporate nel regolamento unico dopo essere state adottate. Poiché tali disposizioni sostanziali sono state nel frattempo adottate, è opportuno accogliere pienamente il settore vitivinicolo nel regolamento unico OCM, inserendo in tale regolamento le decisioni politiche adottate con il regolamento (CE) n. 479/2008.
(4) Per l’inserimento di queste disposizioni nel regolamento unico OCM è opportuno seguire la stessa linea seguita per l’adozione del regolamento unico OCM, ovvero non si dovranno rimettere in discussione né le decisioni politiche prese al momento dell’adozione delle rispettive disposizioni da parte del Consiglio né la motivazione di tali decisioni politiche espressa nei pertinenti considerando dei relativi regolamenti.
(5) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento unico OCM.
(6) Il regolamento unico OCM accoglie le disposizioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza previste dal trattato per i settori contemplati da detto regolamento. Tali disposizioni finora erano contenute nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (4). Il regolamento unico OCM ha pertanto adattato il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1184/2006. Atteso che il settore vitivinicolo viene ora pienamente inserito nel regolamento unico OCM e poiché tale regolamento ha esteso a tale settore le regole di concorrenza ivi previste, è opportuno escludere il settore vitivinicolo dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1184/2006.
(7) È opportuno precisare che ogni elemento di aiuto di Stato suscettibile di essere compreso nei programmi nazionali di sostegno di cui al presente regolamento dovrà essere esaminato alla luce delle norme comunitarie sostanziali in materia di aiuti di Stato. Dal momento che la procedura stabilita dal presente regolamento con riferimento all’approvazione di tali programmi di sostegno autorizza la Commissione ad assicurare che le norme comunitarie sostanziali in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» (5) siano rispettate, non dovrebbe essere richiesta alcuna ulteriore notifica ai sensi dell’articolo 88 del trattato o del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6).
(8) Per motivi di certezza del diritto è opportuno ricordare che l’abrogazione del regolamento (CE) n. 479/2008 non pregiudica la validità degli atti giuridici adottati sulla base dell’atto abrogato.
(9) Per garantire che il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 479/2008 a quello previsto dal presente regolamento non crei interferenze con la campagna viticola 2008/2009 in corso, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;
2) all’articolo 3, primo comma, è inserita la lettera seguente:
«c bis) dal 1o agosto al 31 luglio dell’anno successivo nel settore vitivinicolo;»;
3) l’articolo 55 è modificato come segue:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Articolo 55 Regimi di quote e potenziale produttivo»;
b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Nel settore vitivinicolo si applicano le disposizioni relative al potenziale produttivo previste nella sezione IV bis per quanto riguarda gli impianti illegali, il regime transitorio dei diritti di impianto e il regime di estirpazione.»;
4) nella parte II, titolo I, capo III, il titolo della sezione IV è sostituito dal seguente:
5) all’articolo 85, l’alinea è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta le modalità di applicazione delle sezioni da I a III bis, che possono riguardare in particolare:»;
6) nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la seguente sezione: «Sezione IV bis Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo Sottosezione I Impianti illegali Articolo 85 bis Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998 1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto. 2. In attesa dell’estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol. 3. Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni già imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione. 4. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo. Articolo 85 ter Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998 1. Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici impiantate a vite anteriormente al 1o settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto. Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi. 3. In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol. 4. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo. Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione. In attesa dell’estirpazione di cui al primo comma si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3. 5. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4. Articolo 85 quater Verifica di non circolazione o distillazione 1. In relazione all’articolo 85 bis, paragrafo 2, e all’articolo 85 ter, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora tali prodotti siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione. 2. Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole. Articolo 85 quinquies Misure di accompagnamento Le superfici di cui all’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo
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