Council Directive 95/7/EC of 10 April 1995 amending Directive 77/388/EEC and introducing new simplification measures with regard to value added tax - scope of certain exemptions and practical arrangements for implementing them

Coming into Force25 May 1995
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31995L0007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/7/oj
Published date05 May 1995
Date10 April 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 102, 5 May 1995
EUR-Lex - 31995L0007 - IT 31995L0007

Direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995 che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto ¯ Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 05/05/1995 pag. 0018 - 0024


DIRETTIVA 95/7/CE DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto - Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il funzionamento del mercato interno può essere migliorato stabilendo norme comuni che precisino il campo d'applicazione e le modalità di applicazione di talune esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15, punto 2, e all'articolo 16, paragrafo 1 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1); che l'adozione di tali norme comuni è prevista da tale direttiva, in particolare dall'articolo 14, paragrafo 2 e dall'articolo 16, paragrafo 3;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto (2), prevede l'adozione di modalità particolari di imposizione per le operazioni a catena tra soggetti passivi; che tali misure devono assicurare il rispetto del principio della neutralità del sistema comune di imposta sul valore aggiunto riguardo all'origine dei beni e dei servizi, e il rispetto dei principi relativi all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto e al suo controllo che si è deciso di applicare nel corso del periodo transitorio;

considerando che è opportuno includere nella base imponibile all'importazione tutte le spese accessorie derivanti dal trasporto di merci verso una destinazione situata sul territorio comunitario, purché tale luogo sia noto nel momento in cui è effettuata l'importazione; che, pertanto, le prestazioni di servizi in questione beneficiano delle esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 77/388/CEE;

considerando che l'articolo 15, punto 2 di detta direttiva prevede che la Commissione sottoponga al Consiglio proposte per stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d'applicazione e le modalità di attuazione pratica di applicazione delle esenzioni all'esportazione applicabili alle cessioni di beni aventi per oggetto beni da trasportare nel bagaglio personale dei viaggiatori;

considerando che è opportuno che il periodo che funge da base al calcolo delle rettifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2 di detta direttiva possa essere elevato a venti anni dagli Stati membri per i beni di investimento immobiliare, tenuto conto del loro periodo di vita economico;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere l'applicazione del tasso applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione del lavoro in base ad un contratto d'opera al 1° gennaio 1993;

considerando che i principi di territorialità e le modalità di imposizione applicabili nel campo della prestazione di servizi di trasporto intracomunitario di merci operano in modo semplice e soddisfacente, sia per gli operatori che per le amministrazioni degli Stati membri;

considerando che, se si assimila ad un trasporto intracomunitario di merci il trasporto effettuato all'interno di uno Stato membro, quando è direttamente connesso con un trasporto effettuato tra Stati membri, è possibile semplificare non soltanto i principi e le modalità di imposizione di queste prestazioni di trasporto interno, ma altresì le norme applicabili ai relativi servizi accessori nonché i servizi resi dagli intermediari che intervengono nella fornitura di queste diverse prestazioni;

considerando che la qualificazione di taluni lavori su beni mobili eseguiti in base ad un contratto d'opera è fonte di difficoltà che è opportuno sopprimere;

considerando che, al fine di facilitare gli scambi intracomunitari nel campo dei contratti d'opera su beni mobili materiali, è opportuno modificare le modalità impositive di tali operazioni qualora queste siano effettuate a favore di soggetto passivo titolare di numero di partita IVA di uno Stato membro diverso da quello nel quale essi sono eseguiti;

considerando che le disposizioni di...

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