Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

Coming into Force07 August 2009
End of Effective Date03 March 2011
Celex Number32009R0596
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/596/oj
Published date18 July 2009
Date18 June 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 188, 18 July 2009
L_2009188IT.01001401.xml
18.7.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188/14

REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55, l’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 152, paragrafo 4, lettere a) e b), l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4) è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo ai fini dell’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.
(2) In ottemperanza alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la nuova procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.
(3) Poiché le modifiche apportate agli atti a tal fine hanno natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive, non richiedono il recepimento da parte degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatte a tali disposizioni, come adeguate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE


(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.

(2) GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2009.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

1. IMPRESE

1.1. Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (1)

Per quanto riguarda la direttiva 97/68/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni per l’adozione delle modifiche necessarie alla luce dell’adeguamento al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 97/68/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 97/68/CE è modificata come segue:

1) all’articolo 4, paragrafo 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «La Commissione modifica l’allegato VIII. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;
2) all’articolo 7 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione adegua l’allegato VII per incorporare i dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai fini del certificato di omologazione per i motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;
3) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 La Commissione adotta tutte le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, ad eccezione dei requisiti di cui all’allegato I, punto 1, punti da 2.1 a 2.8, e all’allegato I, punto 4. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;
4) l’articolo 14 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 14 bis La Commissione effettua uno studio circa le eventuali difficoltà tecniche ad ottemperare ai requisiti previsti dalla fase II per determinati utilizzi di motori, in particolare per le macchine in cui sono installati motori delle classi SH:2 e SH:3. Qualora lo studio della Commissione stabilisca che per motivi tecnici determinate macchine, in particolare i motori portatili, ad uso professionale, operanti in diverse posizioni, non possono rispettare i termini indicati, la Commissione, entro il 31 dicembre 2003, presenta una relazione accompagnata da opportune proposte di estensione del periodo di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, e/o ulteriori deroghe, non superiori a cinque anni, eccetto in circostanze eccezionali per tali macchine. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;
5) l’articolo 15 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
6) all’allegato I, punto 4.1.2.7, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «La Commissione definisce l’ambito di controllo cui si applica la percentuale da non eccedere e le condizioni di funzionamento del motore escluse da tale disposizione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»;
7) all’allegato III, punto 1.3.2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Prima dell’introduzione della sequenza di prova mista, la Commissione modifica i simboli (allegato I, punto 2.18), la sequenza di prova (allegato III) e le equazioni di calcolo (allegato III, appendice 3). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.»

1.2. Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (2)

Per quanto riguarda la direttiva 98/79/CE, in particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure particolari di sorveglianza sanitaria e di modificare l’allegato II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/79/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per motivi imperativi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di divieti, limitazioni o condizioni particolari in relazione a determinati prodotti.

Pertanto, la direttiva 98/79/CE è modificata come segue:

1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (*), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE
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