Decision (EU) 2018/853 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Regulation (EU) No 1257/2013 and Directives 94/63/EC and 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directives 86/278/EEC and 87/217/EEC as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing Council Directive 91/692/EEC

Coming into Force04 July 2018
End of Effective Date31 December 9999
Published date14 June 2018
Celex Number32018D0853
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj
Date30 May 2018
Date of Signature30 May 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 14 June 2018
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14.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/155

DECISIONE (UE) 2018/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

recante modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 e delle direttive 94/63/CE e 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Le direttive del Consiglio 86/278/CEE (3) e 87/217/CEE (4) si basano sugli articoli 100 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, attualmente articoli 115 e 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le modifiche di queste direttive nella presente decisione sono connesse alla politica dell’Unione in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell’abrogazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (5) sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE. È opportuno pertanto che tali modifiche si basino sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE.
(2) La direttiva 94/63/CE del Consiglio e del Parlamento europeo (6) si basa sull’articolo 100 bis del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 114 TFUE. Le modifiche a queste direttive nella presente decisione sono connesse alla politica dell’Unione in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell’abrogazione della direttiva 91/692/CEE sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE. È opportuno pertanto che tali modifiche si basino sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE.
(3) La direttiva 91/692/CEE è stata adottata per razionalizzare e migliorare, su base settoriale, le disposizioni relative alla trasmissione d’informazioni e alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive in materia di tutela dell’ambiente. Per raggiungere tale obiettivo, la direttiva 91/692/CEE ha modificato varie direttive introducendo obblighi di comunicazione uniformi.
(4) L’attuazione degli obblighi in materia di elaborazione delle relazioni introdotti dalla direttiva 91/692/CEE è diventata onerosa e inefficace. Inoltre, numerosi atti dell’Unione modificati dalla direttiva 91/692/CEE sono stati sostituiti da altri atti che non prevedono più, in questo ambito, gli stessi obblighi stabiliti da tale direttiva. Ad esempio, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha abrogato sette atti dell’Unione nel settore della politica delle acque e non ha ripreso il sistema di elaborazione delle relazioni istituito dalla direttiva 91/692/CEE. Inoltre, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non contiene alcun riferimento alla direttiva 91/692/CEE e al contrario prevede un sistema separato di elaborazione delle relazioni.
(5) La direttiva 91/692/CEE non prevede l’uso di strumenti elettronici. A seguito del successo dello strumento ReportNet dell’Agenzia europea dell’ambiente e dell’attuazione di iniziative settoriali sulla razionalizzazione della comunicazione, quali il sistema d’informazione sulle acque per l’Europa — WISE, la necessità e l’efficacia di uno strumento orizzontale in materia di elaborazione delle relazioni è stato messo sempre più in discussione. Infine, l’adozione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il relativo sviluppo del sistema comune di informazioni ambientali hanno introdotto un approccio più moderno, efficace e orizzontale alla gestione e alla comunicazione delle informazioni connesse alla politica dell’Unione in materia di ambiente.
(6) La direttiva 91/692/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.
(7) La maggior parte delle direttive modificate dalla direttiva 91/692/CEE non sono più in vigore. Tuttavia, le direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE sono ancora in vigore.
(8) La direttiva 86/278/CEE impone agli Stati membri di trasmettere una relazione sull’attuazione della direttiva sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui alla direttiva 91/692/CEE. Al fine di evitare un vuoto giuridico a causa dell’abrogazione della direttiva 91/692/CEE, è necessario sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE con un riferimento alla procedura di cui alla direttiva 86/278/CEE.
(9) L’elaborazione di relazioni da parte degli Stati membri a norma della direttiva 87/217/CEE non è più necessaria a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il quale prevede l’eliminazione graduale della produzione e dell’uso dell’amianto grezzo e dei prodotti contenenti amianto nell’Unione. È opportuno pertanto sopprimere tali obblighi in materia di relazioni di cui alla predetta direttiva.
(10) Dopo l’entrata in vigore della direttiva 91/692/CEE, i regolamenti e le direttive seguenti includevano un riferimento a tale direttiva: direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), direttiva 94/63/CE del Consiglio, direttiva 1999/31/del Consiglio (12), direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
(11) Nell’ambito del piano d’azione dell’Unione europea a favore dell’economia circolare, la Commissione ha proposto di modificare le direttive 94/62/CE, 1999/31/CE, 2000/53/CE e 2008/98/CE al fine di sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE.
(12) Al fine di garantire che talune disposizioni degli allegati della direttiva 86/278/CEE siano aggiornate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adeguamento di tali disposizioni al progresso tecnico e scientifico. Analogamente, al fine di garantire che gli allegati della direttiva 2009/31/CE siano aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adeguamento di tali disposizioni al progresso tecnico e scientifico. L’adeguamento degli allegati della direttiva 2009/31/CE non dovrebbe causare un abbassamento del livello della sicurezza o un indebolimento dei principi in materia di monitoraggio, garantiti dai criteri contenuti in tali allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (18). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(13) L’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1257/2013 fa riferimento alla direttiva 91/692/CEE, che sarà abrogata. Tale disposizione prevede che la prima tornata di relazioni debba iniziare alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013. Il 19 dicembre 2016, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 (19), la Commissione ha stabilito la prima versione dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo»). Conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1257/2013, gli Stati membri possono autorizzare il riciclaggio delle navi in impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo prima della data di applicazione di tale regolamento. In tali circostanze il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) non si applica. Onde evitare una lacuna temporale durante la quale le informazioni non sono raccolte né a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 né del regolamento (UE) n. 1257/2013, è opportuno introdurre un periodo transitorio di comunicazione delle relazioni tra la data della prima autorizzazione anticipata a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1257/2013 in un dato Stato membro e la data di applicazione del medesimo regolamento per ciascuno Stato membro che decide di utilizzare il periodo transitorio di cui al summenzionato articolo. Per limitare il relativo onere amministrativo a carico di ciascuno Stato membro, non è necessario che le informazioni raccolte durante il periodo transitorio costituiscano la base di una relazione separata, ma basterà che siano integrate o rientrino nella prima relazione periodica relativa al triennio a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(14) L’obbligo di elaborazione di relazioni di cui alla direttiva 94/63/CE non è più necessario ai fini del monitoraggio dell’attuazione di tale direttiva. La disposizione in questione dovrebbe pertanto essere soppressa.
(15) Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire modificare o abrogare gli atti giuridici dell’Unione sull’elaborazione di relazioni in materia ambientale che
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