Regulation (EEC) No 1107/70 of the Council of 4 June 1970 on the granting of aids for transport by rail, road and inland waterway

Coming into Force01 January 1971
End of Effective Date02 December 2009
Celex Number31970R1107
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/oj
Published date15 June 1970
Date04 June 1970
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 130, 15 juin 1970
EUR-Lex - 31970R1107 - IT 31970R1107

Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/06/1970 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0309
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0360
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0164
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0164


REGOLAMENTO (CEE) N. 1107/70 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1970 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75, 77 e 94,

vista la decisione del Consiglio del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile (1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3)

considerando che l'eliminazione delle disparità che possono falsare le condizioni di concorrenza sul mercato dei trasporti costituisce un obiettivo essenziale della politica comune dei trasporti;

considerando che a tale scopo conviene determinare delle norme per gli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, purché tali aiuti siano propri dell'attività di tale settore;

considerando che l'articolo 77 dichiara compatibili con il trattato gli aiuti richiesti dalle necessità di coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio;

considerando che le norme e i metodi comuni per le compensazioni finanziarie derivanti dalla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie nonché per la compensazione degli oneri risultanti dagli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile sono stati stabiliti rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 1192/69 e (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (4);

considerando che è quindi necessario precisare i casi e le condizioni in cui gli Stati membri potranno adottare misure di coordinamento o imporre servitù inerenti alla nozione di...

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