Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer

Coming into Force22 October 1980
End of Effective Date22 October 2008
Celex Number31980L0987
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1980/987/oj
Published date28 October 1980
Date20 October 1980
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 283, 28 October 1980
EUR-Lex - 31980L0987 - IT 31980L0987

Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 28/10/1980 pag. 0023 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 4 pag. 0035
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0219


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(80/987/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità;

considerando che tra gli Stati membri sussistono differenze per quanto riguarda l'entità della protezione dei lavoratori subordinati in questo settore; che occorre tendere alla riduzione di tali differenze che possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che si deve quindi incoraggiare il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia, ai sensi dell'articolo 117 del trattato;

considerando che il mercato del lavoro della Groenlandia, a motivo della posizione geografica e delle strutture professionali attuali di questa regione, differisce in modo sostanziale da quello delle altre regioni della Comunità;

considerando che, in vista del fatto che il 1o gennaio 1981 la Repubblica ellenica dovrebbe diventare membro della Comunità conformemente all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, conviene fissare nell'allegato della direttiva, sotto il titolo « Grecia », le categorie di lavoratori subordinati i cui diritti possono essere esclusi conformemente all'articolo 1, paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva.

L'elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è...

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