Council Regulation (EC) No 994/98 of 7 May 1998 on the application of Articles 92 and 93 of the Treaty establishing the European Community to certain categories of horizontal State aid

Coming into Force15 May 1998
End of Effective Date13 October 2015
Celex Number31998R0994
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/994/oj
Published date14 May 1998
Date07 May 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 142, 14 May 1998
EUR-Lex - 31998R0994 - IT 31998R0994

Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 14/05/1998 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 994/98 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione (1),

previa consultazione del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, a norma dell'articolo 94 del trattato, il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare, in particolare, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura;

(2) considerando che, a norma del trattato, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune spetta essenzialmente alla Commissione;

(3) considerando che il buon funzionamento del mercato interno richiede un'applicazione rigorosa ed efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato;

(4) considerando che la Commissione ha applicato gli articoli 92 e 93 del trattato in numerose decisioni ed ha inoltre illustrato la sua politica in varie comunicazioni; che, alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e tenuto conto dei testi di carattere generale che essa stessa ha emanato in attuazione di tali disposizioni, è opportuno, per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima sia autorizzata a dichiarare, mediante regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune a norma di una o più disposizioni dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato e sono dispensate dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

(5) considerando che i regolamenti di esenzione per categoria accrescono la trasparenza e la certezza del diritto; che essi possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, fatti salvi gli articoli 5 e 177 del trattato;

(6) considerando che è opportuno che la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, specifichi le finalità dell'aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali destinati ad evitare che gli aiuti oggetto dell'esenzione superino determinate soglie calcolate in funzione del totale dei costi ammissibili o determinati importi massimi, le condizioni relative al cumulo degli aiuti nonché le condizioni di controllo, al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti...

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