Commission Regulation (EU) 2018/1098 of 2 August 2018 amending and correcting Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Coming into Force23 August 2018
End of Effective Date31 December 9999
Published date03 August 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/1098/oj
Date02 August 2018
Celex Number32018R1098
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 197, 3 August 2018
L_2018197IT.01000701.xml
3.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197/7

REGOLAMENTO (UE) 2018/1098 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2018

che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, per ogni indicazione geografica registrata nell'allegato III del regolamento suddetto, gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione una scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015. In seguito all'esame di tali schede tecniche conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), è risultato che numerose indicazioni geografiche registrate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 10/2008 devono essere modificate o rettificate.
(2) La Francia ha presentato una scheda tecnica relativa all'indicazione geografica «Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac». Tali denominazioni sono elencate nell'allegato III, categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», del regolamento (CE) n. 110/2008, come tre indicazioni geografiche distinte: «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-vie des Charentes» e «Cognac». Come richiede la Francia, è necessario modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 ed elencare le tre denominazioni di cui sopra in modo che si riferiscano ad un solo prodotto, in quanto relativamente ad esse è stata presentata una sola scheda tecnica.
(3) La Francia ha inoltre presentato cinque schede tecniche per le seguenti indicazioni geografiche: «Eau-de-vie de Faugères», «Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence», «Marc du Languedoc». Tali schede tecniche non si riferiscono alle denominazioni «Faugères», «Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Eau-de-vie de marc originaire de Savoie», «Eau-de-vie de marc originaire de Provence» e «Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc», che risultano ugualmente elencate nell'allegato III, categoria di prodotti 4 «Acquavite di vino» e categoria di prodotti 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008, come denominazioni alternative alle cinque indicazioni geografiche per le quali sono state presentate le schede tecniche. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, le indicazioni geografiche stabilite per le quali alla Commissione non sono state presentate le schede tecniche entro il 20 febbraio 2015 dovrebbero essere soppresse dall'allegato III dello stesso regolamento. Di conseguenza, tali denominazioni alternative dovrebbero essere soppresse dall'allegato III in questione.
(4) La Grecia ha presentato una scheda tecnica per l'indicazione geografica «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro». Tali denominazioni sono elencate nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia» del regolamento (CE) n. 110/2008, come due indicazioni geografiche distinte: «Τσικουδιά/Tsikoudia» e «Τσίπουρο/Tsipouro». È pertanto necessario modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 ed elencare tali denominazioni in modo che si riferiscano ad un solo prodotto, in quanto relativamente ad esse è stata presentata una sola scheda tecnica.
(5) L'indicazione geografica «Grappa lombarda/Grappa di Lombardia» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008. A causa di un errore grammaticale, è necessario correggere la denominazione dell'indicazione geografica in «Grappa lombarda/Grappa della Lombardia».
(6) L'indicazione geografica «Marc d'Alsace Gewürztraminer» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di
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