Ordinanze nº T-111/14 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2020

Resolution DateMarch 10, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-111/14 DEP

Nelle cause riunite da T-111/14 DEP a T-118/14 DEP,

Unitec Bio SA, con sede in Buenos Aires (Argentina), rappresentata da J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati,

ricorrente nella causa T-111/14,

Molinos Río de la Plata SA, con sede in Buenos Aires, rappresentata da J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati,

ricorrente nella causa T-112/14,

Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, con sede in Bahia Blanca (Argentina), rappresentata da J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati,

ricorrente nella causa T-113/14,

Vicentin SAIC, con sede in Avellaneda (Argentina), rappresentata da J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati,

ricorrente nella causa T-114/14,

Aceitera General Deheza SA, con sede in General Deheza (Argentina), rappresentata da J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati,

ricorrente nella causa T-115/14,

Bunge Argentina SA, con sede in Buenos Aires, rappresentata da J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati,

ricorrente nella causa T-116/14,

Cargill SACI, con sede in Buenos Aires, rappresentata da J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati,

ricorrente nella causa T-117/14,

LDC Argentina SA, con sede in Buenos Aires, rappresentata da J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati,

ricorrente nella causa T-118/14,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da H. Marcos Fraile, in qualità di agente,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea,

e da

European Biodiesel Board (EBB), con sede in Bruxelles (Belgio),

intervenienti,

aventi ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito di quattro sentenze, del 15 settembre 2016, LDC Argentina/Consiglio (T-118/14, non pubblicata, EU:T:2016:502), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio (T-117/14, non pubblicata, EU:T:2016:503), del 15 settembre 2016, Unitec Bio/Consiglio (T-111/14, EU:T:2016:505), e del 15 settembre 2016, Molinos Río de la Plata e a./Consiglio (da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14, non pubblicata, EU:T:2016:509),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A. M. Collins, presidente, Z. Csehi (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: E. Coulon,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1 Con otto ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2014, iscritti a ruolo, rispettivamente, con i nn. T-111/14, T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14, T-117/14 e T-118/14, le ricorrenti, Unitec Bio SA, Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, LDC Argentina SA, hanno proposto ciascuna un ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n.1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2, in prosieguo: l’«atto impugnato»), nella parte in cui esso infliggeva loro un dazio antidumping.

2 Con ordinanze del presidente della Nona Sezione del Tribunale del 17 luglio e del 22 settembre 2014, la Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sono stati ammessi ad intervenire nelle cause menzionate al precedente punto 1 a sostegno del Consiglio dell’Unione europea.

3 Con quattro sentenze del 15 settembre 2016, LDC Argentina/Consiglio (T-118/14, non pubblicata, EU:T:2016:502), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio (T-117/14, non pubblicata, EU:T:2016:503), del 15 settembre 2016, Unitec Bio/Consiglio (T-111/14, EU:T:2016:505), e del 15 settembre 2016, Molinos Río de la Plata e a./Consiglio (da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14, non pubblicata, EU:T:2016:509), il Tribunale ha annullato l’atto impugnato nella parte in cui esso riguardava le ricorrenti. In ciascuna causa, esso ha condannato il Consiglio a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.

4 Con quattro impugnazioni, proposte il 24 novembre 2016 e iscritte al ruolo con i nn. C-602/16 P e da C-607/16 P a C-609/16 P, il Consiglio, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha chiesto l’annullamento delle sentenze del 15 settembre 2016, LDC Argentina/Consiglio (T-118/14, non pubblicata, EU:T:2016:502), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio (T-117/14, non pubblicata, EU:T:2016:503), del 15 settembre 2016, Unitec Bio/Consiglio (T-111/14, EU:T:2016:505), e del 15 settembre 2016, Molinos Río de la Plata e a./Consiglio (da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14, non pubblicata, EU:T:2016:509).

5 Con lettera del 22 gennaio 2018 il Consiglio ha informato la Corte, ai sensi dell’articolo 148 del regolamento di procedura della Corte, che esso rinunciava agli atti nelle sue impugnazioni.

6 Con ordinanza del 15 febbraio 2018, Consiglio/Unitec Bio e a. (C-602/16 P e da C-607/16 P a C-609/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:150), il Presidente della Corte ha cancellato dal ruolo della Corte le cause riunite C-602/16 P e da C-607/16 P a C-609/16 P e ha condannato il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti.

7 Con lettera del 27 aprile 2018 le ricorrenti hanno invitato il Consiglio a rimborsare la somma complessiva di EUR 391 249 per gli otto procedimenti dinanzi al Tribunale menzionati al precedente punto 1, da un lato, e per i quattro procedimenti dinanzi alla Corte menzionati al precedente punto 4, dall’altro.

8 Con lettera del 25 luglio 2018 il Consiglio ha espresso il suo disaccordo relativamente all’importo delle spese reclamate dalle ricorrenti e ha proposto di rimborsare un totale di EUR 45 300 per i procedimenti di cui trattasi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. Tale proposta del Consiglio corrispondeva a 200 ore di lavoro ad una tariffa oraria di EUR 225. Le ricorrenti hanno rifiutato tale offerta con lettera del 28 novembre 2018, ma hanno ridotto l’importo totale richiesto ad EUR 388 887 a causa di un errore di calcolo.

9 Con lettera del 10 gennaio 2019 il Consiglio ha respinto tale nuova richiesta e ha proposto di rimborsare un importo totale di EUR 54 100 per i procedimenti di cui trattasi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

10 Con lettera del 18 marzo 2019 le ricorrenti hanno nuovamente ridotto l’importo della loro richiesta a EUR 85 150 per i procedimenti in questione dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, importo che corrispondeva a 265 ore di lavoro ad una tariffa oraria di EUR 320 e ad EUR 350 di spese amministrative. Con lettera del 29 marzo 2019 il Consiglio ha respinto tale nuova richiesta e ha ribadito la propria offerta di rimborsare un importo totale di EUR 54 100.

11 Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, le ricorrenti, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il...

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