Council Directive 80/232/EEC of 15 January 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the ranges of nominal quantities and nominal capacities permitted for certain prepackaged products

Coming into Force17 January 1980
End of Effective Date10 April 2009
Celex Number31980L0232
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1980/232/oj
Published date25 February 1980
Date15 January 1980
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 51, 25 February 1980
EUR-Lex - 31980L0232 - IT

Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 25/02/1980 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0217
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0217
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (80/232/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nella direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (4), sono precisati gli errori massimi tollerati sul contenuto di questi imballaggi preconfezionati nonché le indicazioni ed il metodo di controllo da effettuare su questi imballaggi preconfezionati affinché possano circolare all'interno della Comunità;

considerando che la predetta direttiva non elimina tuttavia tutti gli ostacoli agli scambi dei prodotti preconfezionati dovuti alle differenze sul piano legislativo concernenti le proprietà metrologiche di detti prodotti e che, in particolare, negli Stati membri esistono disposizioni diverse riguardo al volume o alla massa di detti prodotti ; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che è opportuno ridurre per quanto possibile per un dato prodotto le quantità troppo vicine che rischiano d'indurre in errore il consumatore, in particolare al fine di permettere una miglior trasparenza del mercato;

considerando che la suddetta riduzione deve vertere tanto sui prodotti venduti in massa o in volume quanto sui contenitori di questi imballaggi;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (5), modificata dall'atto di adesione (6), prevede all'articolo 16 che direttive particolari possono avere per oggetto l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel commercio di taluni prodotti, in particolare per quanto riguarda la fissazione delle quantità ammesse per taluni prodotti preconfezionati, (1)GU n. C 193 del 18.8.1976, pag. 3. (2)GU n. C 30 del 7.2.1977, pag. 34. (3)GU n. C 114 dell'11.5.1977, pag. 30. (4)GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 1. (5)GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1. (6)GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti che sono presentati in imballaggi preconfezionati conformi agli articoli 1 e 2 della direttiva 76/211/CEE e che figurano negli allegati della presente direttiva ; sono esclusi i prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali.

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1 si suddividono in tre gruppi: a) i prodotti venduti in massa o in volume, fatta eccezione per i prodotti di cui ai punti b) e c).

L'allegato I stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati;

b) i prodotti venduti in massa...

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