Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment (Text with EEA relevance)

Coming into Force24 February 2006
End of Effective Date03 July 2019
Celex Number32005L0089
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/89/oj
Published date04 February 2006
Date18 January 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 33, 04 February 2006
L_2006033IT.01002201.xml
4.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 33/22

DIRETTIVA 2005/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3), ha dato un decisivo contributo alla creazione del mercato interno dell’elettricità. La garanzia di un elevato livello di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica è un obiettivo chiave per il buon funzionamento del mercato interno e la direttiva offre agli Stati membri la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese di elettricità, tra l’altro in materia di sicurezza di approvvigionamento. È opportuno che tali obblighi di servizio pubblico vengano definiti con la maggiore precisione e il maggior rigore possibili e che non comportino la creazione di capacità di generazione superiore a quella necessaria per scongiurare indesiderate interruzioni della fornitura di elettricità ai clienti finali.
(2) La domanda di energia elettrica è solitamente prevista per un periodo a medio termine in base a scenari elaborati dai gestori dei sistemi di trasmissione o da altre organizzazioni in grado di elaborarli su richiesta di uno Stato membro.
(3) Un mercato unico concorrenziale dell’elettricità nell’UE richiede politiche di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica trasparenti, non discriminatorie e compatibili con le esigenze di un simile mercato. La mancanza di politiche di questo tipo nei singoli Stati membri o differenze rilevanti nelle politiche degli Stati membri comporterebbero distorsioni della concorrenza. È dunque essenziale definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti nonché degli stessi Stati membri e di tutti gli attori pertinenti del mercato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e il buon funzionamento del mercato interno, evitando al contempo la creazione di ostacoli agli entranti sul mercato, quali una compagnia che genera o fornisce energia elettrica in uno Stato membro che abbia recentemente avviato la sua attività in detto Stato membro, ed evitando di creare distorsioni del mercato interno dell’elettricità o gravi difficoltà agli attori del mercato incluse le imprese aventi quote di mercato ridotte, quali un produttore o un fornitore avente una quota di mercato molto ridotta nel mercato comunitario pertinente.
(4) La decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) espone una serie di orientamenti per la politica comunitaria sulle reti transeuropee nel settore dell’energia. Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (5), espone, fra l’altro, i principi generali e le regole dettagliate relativi alla gestione della congestione.
(5) Quando si promuove l’energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, è necessario garantire la disponibilità di una capacità associata di appoggio, qualora necessaria dal punto di vista tecnico, onde mantenere l’affidabilità e la sicurezza della rete.
(6) Al fine di rispettare gli impegni ambientali della Comunità e onde ridurre la sua dipendenza dall’importazione di energia, è importante tenere presenti gli effetti a lungo termine della crescita della domanda di energia elettrica.
(7) La cooperazione tra gestori nazionali dei sistemi di trasmissione nelle materie legate alla sicurezza della rete – compresa la definizione della capacità di trasferimento, la fornitura di informazioni e il modellamento della rete – è fondamentale per lo sviluppo di un mercato interno correttamente funzionante e potrebbe essere ulteriormente migliorata. La mancanza di coordinamento in materia di sicurezza delle reti pregiudica lo sviluppo di un’equa concorrenza.
(8) La principale finalità delle norme e raccomandazioni tecniche pertinenti, quali quelle contenute nel manuale operativo dell’Unione europea sul coordinamento del trasporto dell’energia elettrica (UCTE), delle norme e raccomandazioni analoghe elaborate da NORDEL e dal Codice della rete baltica nonché di quelle per i sistemi del Regno Unito e dell’Irlanda, è di fornire supporto alla gestione tecnica della rete interconnessa in modo da contribuire a soddisfare la necessità di un funzionamento continuo della rete in caso di un guasto del sistema in un singolo punto o in diversi punti della rete e al fine di minimizzare i costi relativi all’attenuazione di una siffatta perturbazione della fornitura.
(9) I gestori del sistema di trasmissione e distribuzione dovrebbero fornire ai clienti finali un servizio di livello elevato in termini di frequenza e durata delle interruzioni.
(10) Le misure che possono essere utilizzate per garantire che vengano mantenuti i livelli adeguati di capacità di generazione di riserva dovrebbero essere basate sul mercato e non discriminatorie e potrebbero includere misure quali garanzie e meccanismi contrattuali, opzioni di capacità o obblighi di capacità. Tali misure potrebbero altresì essere corredate da altri strumenti non discriminatori quali la retribuzione della capacità disponibile.
(11) Al fine di garantire che sia disponibile un’appropriata informazione previa, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le misure prese per mantenere l’equilibrio tra l’approvvigionamento e la domanda tra gli investitori effettivi e potenziali nel settore della generazione e tra i consumatori di energia elettrica.
(12) Fatti salvi gli articoli 86, 87 e 88 del trattato, è importante che gli Stati membri fissino un quadro inequivoco, appropriato e stabile che faciliti la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e incoraggi gli investimenti nella capacità di generazione e nelle tecniche di gestione della domanda. È anche importante che siano adottate misure appropriate per assicurare un quadro regolamentare atto a incoraggiare gli investimenti in nuove interconnessioni di trasmissione, specialmente tra Stati membri.
(13) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha stabilito un livello di interconnessione tra Stati membri. Un basso livello di interconnessione ha l’effetto di frammentare il mercato e costituisce un ostacolo allo sviluppo della concorrenza. L’esistenza di un’adeguata capacità di interconnessione fisica di trasmissione, sia essa transfrontaliera o meno, è una condizione indispensabile ma non sufficiente per consentire alla concorrenza di esplicare pienamente i suoi effetti. Nell’interesse dei clienti finali, la relazione tra i benefici potenziali dei nuovi progetti di interconnessione e i costi di detti progetti dovrebbe essere ragionevolmente equilibrata.
(14) Mentre è importante determinare le capacità massime disponibili di trasferimento senza violare i requisiti di funzionamento sicuro della rete, è altresì importante a tale riguardo assicurare una piena trasparenza del calcolo della capacità nonché della procedura di assegnazione nel sistema di trasmissione. In tal modo sarebbe possibile utilizzare al meglio le capacità esistenti e non si invierebbero al mercato falsi segnali di penuria, il che porterà al conseguimento di un mercato interno pienamente competitivo come previsto nella direttiva 2003/54/CE.
(15) I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione hanno bisogno di un quadro regolamentare adeguato e stabile per investire e per mantenere e rinnovare le reti.
(16) Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE gli Stati membri controllano la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e presentano una relazione in proposito. Tale relazione illustra i fattori a breve, medio e lungo termine inerenti alla sicurezza dell’approvvigionamento, compresa l’intenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione di investire nella rete. Nell’elaborare tale relazione gli Stati membri dovrebbero far riferimento a informazioni e valutazioni già effettuate dai gestori dei sistemi di trasmissione a livello sia individuale che collettivo, come pure a livello europeo.
(17) Gli Stati membri dovrebbero garantire l’efficace
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT