Council Directive 93/118/EEC of 22 December 1993 amending Directive 85/73/EEC on the financing of health inspections and controls of fresh meat and poultrymeat

Coming into Force20 January 1994
End of Effective Date01 July 1996
Celex Number31993L0118
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/118/oj
Published date31 December 1993
Date22 December 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 340, 31 December 1993
EUR-Lex - 31993L0118 - IT 31993L0118

DIRETTIVA 93/118/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1993 pag. 0015 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0188


DIRETTIVA 93/118/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i prodotti d'origine animale sono inclusi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato; che l'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola;

considerando che la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (4), ha stabilito, in particolare, i requisiti per i controlli veterinari da effettuare negli Stati membri speditori per un gran numero di prodotti di origine animale;

considerando che la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nella Comunità (5), ha stabilito, in particolare, i requisiti per i controlli da effettuare per i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi;

considerando che la direttiva 85/73/CEE (6) ha stabilito norme armonizzate per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari relativi alle carni fresche di talune specie animali; che tale direttiva prescrive, in particolare, la riscossione di un contributo relativo a tali ispezioni e controlli;

considerando che è necessario modificare la direttiva 85/73/CEE, per tenere conto delle nuove disposizioni in materia di controllo;

considerando che è opportuno estendere i principi stabiliti dalla direttiva 85/73/CEE, in particolare quello relativo alla riscossione di contributi; che tale estensione è giustificata dall'esigenza di assicurare un funzionamento efficace del regime di controllo e di evitare distorsioni di concorrenza;

considerando che è necessario prevedere fin da ora le modalità necessarie per assicurare il finanziamento dei controlli delle carni di cui alle direttive 64/433/CEE (7), 71/118/CEE (8) e 72/462/CEE (9);

considerando che per gli altri prodotti di origine animale le modalità saranno fissate ulteriormente, tenendo conto della specificità dei prodotti da controllare, della natura dei controlli da effettuare e dell'interesse circa le norme di concorrenza per la fissazione di un contributo comunitario;

considerando che occorre prevedere una presentazione omogenea delle disposizioni comunitarie in questa materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/73/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Direttiva 85/73/CEE del Consiglio relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE».

2) Si legga l'articolo 1 come segue:

«Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono:

- a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni contemplate dalle direttive 64/433/CEE, 72/462/CEE e 71/118/CEE, comprese le spese inerenti ai controlli previsti dalla direttiva 86/469/CEE, nonché le spese derivanti dal controllo delle norme della direttiva 93/118/CEE (*);

- a garantire il finanziamento:

- delle altre ispezioni e controlli veterinari previsti per i prodotti contemplati dalle direttive elencate nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE;

- dei controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE per i prodotti d'origine animale diversi dalle carni contemplate al primo trattino, compresi i controlli sulla presenza di residui.

2. I contributi di cui al paragrafo 1 sono fissati in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente a titolo:

- degli oneri salariali, compresi gli oneri sociali;

- delle spese amministrative cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori,

per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui al paragrafo 1.

3. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti dalla presente direttiva.

3) Gli articoli 2, 2 bis e 3 sono sostituiti dai seguenti articoli:

«Articolo 2

1. Ai fini esclusivi del finanziamento dei controlli effettuati dalle autorità competenti in conformità delle direttive di cui all'articolo 1, gli Stati membri provvedono a riscuotere:

- per le carni di cui...

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